Il contributo di licenziamento non può essere rateizzato
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare 22/03/2013 n.44, ha fornito modalità operative e chiarimenti in merito al contributo di licenziamento dovuto dai datori di lavoro in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro genera in capo al lavoratore un teorico diritto all’indennità ASPI, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa (art.2, c.31 L. 92/2012 modificato dalla L. 228/2012).
Non faranno invece scattare l’obbligo di versare i contributi; le dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità); le risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la DTL, nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici e il decesso del lavoratore.
Al contrario il contributo sarà dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine della formazione.
In merito alla misura del contributo, l’INPS precisa che per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2013, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni, la contribuzione da versare sarà pari a euro 483,80 (euro 1.180x41%). Invece per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale, l’importo massimo da versare per il 2013 sarà pari a 1.451,00 (euro 483,80x3).
Dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo, se la dichiarazione di eccedenze del personale non ha formato oggetto di accordo sindacale, il contributo predetto viene moltiplicato per 3 volte.
L’INPS precisa che il contributo è scollegato all’importo della prestazione individuale. Ne consegue che lo stesso è dovuto nella misura indicata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part time). Per i rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi, il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro; a tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario. Per un rapporto di 10 mesi, ad esempio, l’importo da versare nel 2013 sarà pari a € 403,16.
Nell’anzianità aziendale si devono includere tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato. Quelli a tempo determinato si computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo dell’1,40%. Nel computo dell’anzianità aziendale non si tiene conto dei periodi di congedo di cui all’articolo 42, c. 5 del D.lgs, 151/2001.
Sempre secondo la circolare 44/2013 la contribuzione va assolta in unica soluzione, non essendo prevista una definizione rateizzata.
Più precisamente il versamento deve essere effettuato entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro (es: per un licenziamento avvenuto il 4 maggio 2013, il contributo ex art. 2, comma 31 della legge 92/2012 deve essere pagato entro la denuncia riferita al mese di giugno 2013, i cui termini di versamento e di trasmissione sono fissati, rispettivamente, al 16 e al 31 luglio 2013).
In sede di prima applicazione, per le risoluzioni intervenute nel primo trimestre 2013, il contributo può essere versato entro il 16 giugno p.v. senza aggravio di oneri accessori.
L’INPS con la stessa circolare ritorna anche sull’ASPI per precisare che sul contributo addizionale (1,40%) operano le riduzioni contributive previste dall’ordinamento per tutte le tipologie di assunzioni a tempo determinato agevolate (es. contratti di inserimento ex D.Lgs. 276/2003, stipulati entro il 31 dicembre 2012; assunzioni di over 50 disoccupati da oltre dodici mesi o di donne, introdotte dall’articolo 4, commi 8 e 11 della legge 92/2012).
Il medesimo contributo non è invece dovuto nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato, ex articolo 8, c. 2 della legge n. 223/1991, di lavoratori in mobilità.
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