Il congedo spetta al genitore del disabile convivente ma non coniugato
A cura della redazione
Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 23 del 15 settembre 2014, ha precisato che è possibile concedere la fruizione del congedo ex art. 42 del D.Lgs. 151/2001 al genitore del disabile, pur in presenza di convivente non coniugato di quest’ultimo.
La norma in esame riconosce al coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità il diritto a fruire di un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, con conservazione del posto di lavoro (art.4, comma 2, L. n. 53/2000).
In caso di mancanza, decesso o patologie del coniuge convivente, sono individuate, in subordine, ulteriori categorie di soggetti, con il seguente ordine di priorità sulla base del vincolo di parentela con il disabile:
- il padre o la madre anche adottivi;
- uno dei figli conviventi;
- uno dei fratelli o sorelle conviventi.
L’Inps, inoltre, già con la circolare n. 41/2009, aveva chiarito che i genitori naturali o adottivi e affidatari del disabile hanno titolo a fruire del congedo nella misura in cui si verifichi una delle condizioni sotto riportate:
- “il figlio – portatore di handicap – “non sia coniugato o non conviva con il coniuge”;
- “il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo”;
- “il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame”.
Da quanto sopra – conclude il Ministero -, nell’ipotesi in cui il disabile non risulti coniugato o non conviva con il coniuge, ovvero quest’ultimo abbia effettuato espressa rinuncia, l’art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 consente al genitore non convivente di beneficiare del periodo di congedo, anche laddove possa essere garantita idonea assistenza da parte di un convivente more uxorio, non essendo tale soggetto legittimato a fruire del diritto.
Riproduzione riservata ©