Il congedo parentale su base oraria è cumulabile con i permessi disciplinati da disposizioni diverse dal T.U. maternità
A cura della redazione
L’Inps, con il messaggio n. 6704 del 3 novembre 2015, ha chiarito che il lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore, non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio (art. 32 T.U.), né dei riposi orari per allattamento (artt. 39 e 40 T.U.), anche se richiesti per bambini differenti.
Il congedo parentale fruito in modalità oraria, inoltre, non è cumulabile con i riposi orari giornalieri previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale (art. 33 e 42 T.U.), anche se richiesti per bambini differenti.
È invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni diverse dal T.U. maternità/paternità, quali ad esempio i permessi fruiti in modalità oraria per l’assistenza a familiari, anche se minori (art. 33, co. 3, L. n. 104/1992). Allo stesso modo, la fruizione dello stesso è compatibile con i permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di sé stesso (art. 33, co. 6, L. n. 104/1992).
L’istituto previdenziale ricorda che le ipotesi predette di incumulabilità trovano applicazione nei casi di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria. Pertanto, la predetta contrattazione, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale, può prevedere tra l’altro anche criteri di cumulabilità differenti rispetto a quelli esposti.
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