Il congedo di maternità è differito nel parto prematuro con ricovero del neonato
A cura della redazione

L’INPS, con messaggio n. 14448 dell’ 11 luglio 2011, ha precisato che, nell’ipotesi di parto prematuro con conseguente ricovero del neonato in struttura ospedaliera, la lavoratrice madre ha la possibilità di fruire del congedo di maternità spettante dopo il parto dalla data di ingresso del neonato nella casa familiare, offrendo al datore di lavoro la propria prestazione lavorativa.
L’Istituto è intervenuto, fornendo le relative istruzioni, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 4 aprile 2011, con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 16, lett. c, D.Lgs. 151/2001, nella parte in cui non consente, nel caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare.
Il differimento di cui sopra non può, invece, essere richiesto in caso di parto prematuro quando il ricovero del neonato non sia conseguenza della prematurità della nascita, ma sia dovuto ad altri motivi, né in caso di parto “a termine”.
Per differire il congedo di maternità, la madre deve farsi rilasciare, dalla struttura presso cui è ricoverato il neonato, una certificazione medica dalla quale emerga il rapporto causa-effetto esistente tra la nascita prematura del neonato e l’immediato ricovero dello stesso. Spetterà alla stessa struttura attestare anche le dimissioni del neonato. Inoltre, l’interessata dovrà fornirsi di certificazione medica attestante la propria idoneità al lavoro rilasciata dal medico specialista del SSN (o con esso convenzionato) e dal medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, ove previsto (art. 20 del D.Lgs. 151/2001).
Anche il padre lavoratore, nel caso in cui ricorra una delle situazioni previste dall’art. 28 del D.Lgs. 151/2001 (decesso o grave infermità della madre, abbandono del neonato da parte della madre o affidamento esclusivo del neonato al padre), ha la possibilità di differire l’inizio del congedo di paternità alla data di ingresso del neonato nella casa familiare.
In tale ipotesi, lo stesso dovrà presentare la certificazione sanitaria dalla quale possa rilevarsi il rapporto di causa-effetto esistente tra la nascita prematura del neonato e l’immediato ricovero dello stesso nonché la data di dimissione del neonato dalla struttura presso la quale è stato ricoverato.
Riproduzione riservata ©