Il CCNL non può obbligare a lavorare nelle festività infrasettimanali
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22481 del 4 novembre 2016, ha deciso che sono nulle le clausole dei contratti collettivi che prevedono l’obbligo dei dipendenti di lavorare nei giorni di festività infrasettimanale, in quanto incidenti sul diritto indisponibile dei lavoratori di astenersi dalla prestazione.
Il giudizio faceva riferimento all’art. 8, co. 14, parte speciale del CCNL industria privata metalmeccanica, ai sensi del quale “Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo”. Tale clausola, secondo la Corte, non può essere interpretata nel senso di negare al lavoratore l’esercizio del diritto di astenersi dal prestare servizio nei giorni di festività infrasettimanale.
La trasformazione da giornata festiva a lavorativa, infatti, non è rimessa alla volontà esclusiva del datore di lavoro o a quella del lavoratore, ma deve derivare da un loro accordo. Quest’ultimo deve provenire dalle parti individuali del contratto individuale (datore e lavoratore), mentre le parti sindacali non possono derogare in senso peggiorativo al diritto del singolo lavoratore, salvo il caso in cui egli abbia loro conferito esplicito mandato in tal senso.
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