Il Ministero della salute, con l'Ordinanza del 31 gennaio 2022, ha disposto la proroga fino al 10 gennaio p.v. dell’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto.

Il provvedimento ministeriale fornisce lo spunto per stilare il calendario delle misure anticovid del mese di febbraio.

In particolare dal 1° febbraio 2022 scatta l’obbligo vaccinale per chi ha più di 50 anni d’età. Salvo coloro che sono in possesso di una certificazione medica di esenzione al vaccino, per tutti gli altri che omettono il vaccino troverà applicazione la sanzione una tantum da 100 euro erogata dall’Agenzia delle entrate su segnalazione del Ministero della Salute.

Sempre dal 1° febbraio il green pass rafforzato, che si ottiene se si è vaccinati o guariti, sarà valido 6 mesi dall’ultima somministrazione. Se non sarà effettuato il richiamo o la dose booster, il certificato sarà bloccato.

Per entrare nei negozi bisogna avere almeno il green pass base, che si ottiene con il tampone antigenico (valido per 48 ore) oppure quello molecolare (valido per 72 ore). L’ingresso sarà libero nei negozi che vendono:

- alimenti e bevande (sarà consentito anche in tutti i supermercati che vendono «qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie». È invece escluso il consumo sul posto di cibo e bevande).

- animali domestici e alimenti per animali.

- carburante e combustibile per uso domestico e riscaldamento.

- medicinali, articoli medicali e ortopedici

- materiale per ottica.

- articoli igienico-sanitari.

- articoli medicali e ortopedici.

Invece il green pass base è obbligatorio per entrare nelle filiali e negli uffici delle banche, negli uffici postali e in tutti gli altri aperti al pubblico.

Si potrà entrare senza green pass base negli uffici aperti al pubblico delle forze di polizia e delle polizie locali e negli uffici giudiziari.

Come ricordato all’inizio fino al 10 febbraio p.v. è obbligatorio continuare ad indossare la mascherina all’aperto. Pertanto dall’11 febbraio sarà obbligatorio indossare la mascherina solo nei luoghi chiusi. Nei bar e nei ristoranti va indossata soltanto quando ci si alza dal tavolo. Nei cinema e nei teatri va indossata sempre. Nelle palestre e nei centri sportivi va portata soltanto quando si sta nelle aree comuni e si può naturalmente togliere quando si fa attività sportiva. Su treni, aerei, navi e su tutti i mezzi del trasporto pubblico locale (autobus, metropolitane e tram) è obbligatorio indossare le Ffp2. Questa tipologia di mascherine deve essere utilizzata, per almeno 10 giorni, anche dai contatti stretti di casi covid-19, se hanno effettuato la terza dose da meno di 120 giorni per i quali non opera la quarantena.

Dall’11 febbraio riapriranno le discoteche. Potrà entrare soltanto chi ha il green pass rafforzato. Se la discoteca è al chiuso sarà obbligatorio indossare la mascherina.

Infine dal 15 febbraio 2022 entra in vigore l’obbligo di Green pass rafforzato o Super green pass per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età per accedere ai luoghi di lavoro, salvo per coloro che sono in possesso di un certificato medico di esenzione al vaccino.

I lavoratori che comunicano di non essere in possesso del green pass o che si trovino privi del green pass al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.  Nei giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti né la retribuzione né altri compensi o emolumenti comunque denominati. Chi accede al luogo di lavoro senza green pass viene punito con una sanzione da 600 a 1.500 euro, mentre il datore di lavoro che non effettua il controllo con una sanzione da 400 a 1.000 euro. In caso di recidiva la sanzione raddoppia.

Il datore di lavoro adibisce a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, coloro nei cui confronti la vaccinazione è omessa o differita sulla base di un certificato medico.