Il Ministero del lavoro, con la nota 21/09/2011 n.prot. 1043, rispondendo all’interpello 36/2011, ha precisato che i soggetti abilitati all’attività di intermediazione ai sensi dell’art. 2 del DLgs 276/2033, possono promuovere tutte le diverse tipologie di tirocini formativi ad eccezione di quelli curriculari.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei CDL ha chiesto al Ministero del lavoro come sia possibile individuare i soggetti legittimati a promuovere i tirocini formativi e di orientamento e le altre tipologie di tirocinio individuate con la circolare 24/2011.
Il Ministero del lavoro ha prima di tutto richiamato il testo dell’art. 11 del Dl 138/2011 (convertito nella L. 148/2011) secondo cui i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle Regioni.  In mancanza continuano ad essere osservati i criteri di individuazione dei soggetti promotori individuati dalla precedente normativa (art. 18 L. 196/1997 e DM 142/1998).
Oltre ai predetti soggetti, si devono aggiungere anche quelli abilitati all’attività di intermediazione ai sensi dell’art. 2 del DLgs 276/2003, che possono promuovere tutte le tipologie di tirocini.
Rimangono però esclusi quelli c.d. curriculari che come ricordato dalla circolare 24/2011 sono promossi dall’Università o Istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio dei titoli accademici, da istituzioni scolastiche che rilasciano titoli di studio aventi valore legale oppure da centri di formazione professionale operanti in regime di convenzione con la Regione o la Provincia.