L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la circolare n. 2 del 7/11/2016, ha precisato che le apparecchiature di localizzazione satellitare GPS, montate sulle autovetture aziendali, generalmente non sono strumenti di lavoro, ma rispondono ad esigenze di natura assicurativa, organizzativa, produttiva o di sicurezza e come tali necessitano delle procedure autorizzatorie indicate dall’art. 4, c.2 della L. 300/1970, novellato dal D.lgs. 151/2015.

In sostanza, detti sistemi di geolocalizzazione possono essere installati solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Solo in casi del tutto particolari i citati apparecchi GPS possono essere considerati strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa.

Si tratta più precisamente del caso in cui gli stessi sono istallati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (nel senso che la stessa non può essere resa se non si ricorre all’uso di tali strumenti) oppure quando l’installazione è richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare, come ad esempio l’uso dei sistemi GPS per il trasporto dei portavalori superiore a euro 1.500.000,00.