I rifiuti sanitari e loro assimilazione ai rifiuti urbani
A cura della redazione
Interpello sui rifiuti sanitari e la loro assimilazione ai rifiuti urbani, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) risponde
Cosa tratta?
Il Comune di Sant’Elia Fiumerapido in provincia di Frosinone ha avanzato un istanza di Interpello al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), circa la gestione dei rifiuti di cui allegato D del D.Lgs.vo 152/2006 smi, “Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate”.
Con istanza di interpello è stato richiesto al MASE se i rifiuti speciali, codice EER 18.01.04 “Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni”, ad esempio bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici, pannoloni e pannolini, possano o meno essere assimilati ai rifiuti urbani e conseguentemente assoggettati al regime giuridico ed alle modalità di gestione dei rifiuti urbani.
Il MASE ha risposto al quesito ricordando che i citati rifiuti, non sono ricompresi nell’Allegato L-quater, che riporta l’elenco dei rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, inserito dal D.Lgs. 116/2020.
Tuttavia, il DPR 254/2003 (recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari), quale normativa speciale rispetto al D.Lgs. 152/2006, stabilisce che detti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie siano “assimilati agli urbani” e gestiti come tali, con la conseguenza che nel caso di specie il concetto di assimilazione permane anche a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 116/2020.
Nel caso di specie, conclude il Mase, i rifiuti classificati con codice EER 18.01.04. e qualificati “assimilati agli urbani” ai sensi del DPR 254/2003, possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta come rifiuto indifferenziato, codice EER 20.03.01, fatti salvi quei rifiuti per i quali gli Enti locali abbiano attivato autonomamente una raccolta dedicata, come ad esempio accade per i rifiuti derivanti dagli assorbenti igienici, pannolini pediatrici e pannoloni, che potrebbero essere conferiti ad impianti di recupero autorizzati ai sensi del D.M. 15 maggio 2019, n. 62 ( Regolamento End of Waste), ovvero ad eventuali impianti autorizzati caso per caso dalle Regioni/Province autonome.
Quando entra in vigore?
L’Interpello è stato vidimato in entrata al Ministero il 13 luglio 2022 ed in uscita il 30 gennaio 2023.
Indicazioni operative
I rifiuti la cui produzione avviene prevalentemente in strutture sanitarie e identificati dal codice EER 18.01.04, non sono ricompresi nell’Allegato L-quater, inserito dal D.Lgs. 116/2020. Tuttavia, il DPR 254/2003 stabilisce che quelli prodotti dalle strutture sanitarie siano “assimilati agli urbani”, e quindi gestiti come tali. Pertanto, il concetto di assimilazione permane anche a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 116/2020.
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