I promoters difficilmente sono collaboratori a progetto
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la circolare 20/02/2013 n.7, ha reso noto che il lavoro a progetto nelle onlus e nelle organizzazioni socio assistenziali è possibile solo se l’attività del collaboratore risulta connotata da elementi di specificità puntualmente declinati nel progetto.
E’ inoltre richiesto che detti elementi risultino finalizzati al raggiungimento di un autonomo risultato conseguito attraverso un’attività che presente margini di autodeterminazione da parte del prestatore.
A tal fine, perché la collaborazione anche a progetto sia genuina è necessaria la presenza dei seguenti elementi: assoluta determinatezza dell’oggetto dell’attività inteso anche come parte integrante del più generale obiettivo perseguito dall’organizzazione; circoscritta individuazione dell’arco temporale per l’espletamento dell’attività progettuale in funzione di uno specifico risultato finale, apprezzabili margini di autonomia anche di tipo operativo da parte del collaboratore, obiettivamente riconoscibili nelle modalità di svolgimento della prestazione stessa ossia per lo svolgimento di compiti non meramente esecutivi, possibilità di obiettiva verifica circa il raggiungimento dei risultati attesi.
I margini di autonomia, secondo il Ministero del lavoro, sono riscontrabili laddove i collaboratori concordano di volta in volta con il destinatario finale della prestazione gli aspetti operativi afferenti alla tipologia di intervento, gli orari di assistenza nonché le concrete modalità di erogazione del servizio.
Sempre con la circolare 7/2013, il Ministero del lavoro ha anche affrontato la compatibilità delle collaborazioni a progetto con l’attività di promoter normalmente svolta presso fiere, centri commerciali, convegni, ecc, e consistente sia nell’organizzazione di un evento e/o sponsorizzazione di un determinato prodotto, mediante la consegna del materiale promozionale sia la pubblicizzazione di specifiche qualità ed offerte in ordine al prodotto stesso.
Per il Ministero queste figure finiscono con lo svolgere attività con caratteristiche pressoché analoghe a quelle dei commessi e/o addetti alle vendite che difficilmente risultano inquadrabili nell’ambito di un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, pur risultando astrattamente riconducibili ad altri rapporti di natura autonoma.
In ogni caso è utile ricordare che sul punto la Legge 173/2005 ha stabilito che l’attività dei promoters, con o senza vincolo di subordinazione, è soggetta all’obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento e che la natura della prestazione svolta senza vincolo di subordinazione deve ritenersi di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tali attività, non superiore a 5.000 euro.
Infine, conclude la circolare, nell’ambito dell’attività del promoter, spesso vi rientra anche l’allestimento di postazioni per la vendita dei prodotti, generalmente realizzato dal personale fornito dall’azienda produttrice mediante diverse tipologie contrattuali. In questo caso, al fine di accertare la genuinità della collaborazione, è necessario verificare la tipologia del rapporto che sta alla base della prestazione dei servizi (appalto o prestazione accessoria alla vendita) e la corrispondenza del tipo contrattuale alle modalità di effettiva prestazione lavorativa posta in essere.
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