Il Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello 24/2011 del 17 giugno u.s., ha precisato che i permessi per assistere la stessa persona in situazione di disabilità grave ex art. 33 L. 104/1992 (riformulato dalla L. 183/2010) possono essere accordati ad un unico lavoratore.
La precisazione nasce dal fatto che l’università degli studi di Firenze aveva avanzato il dubbio se l’assistenza al familiare con handicap grave potesse essere resa tramite i permessi della L. 104/1992 da due lavoratori alternativamente.
Il Ministero ha risposto negativamente al quesito, sottolineando che quando il legislatore ha voluto prevedere delle deroghe al dettato normativo, le ha previste espressamente. E’ il caso dei permessi per assistere il figlio con handicap in situazione di gravità. L’art. 33, c.3, lett. a) ultimo periodo della L. 104/1992 riconosce infatti il diritto ad entrambi i genitori, anche adottivi, di fruire dei permessi anche alternativamente.