Il Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello n. 20 del 20 maggio 2016, ha reso noto che il datore di lavoro non può negare la fruizione dei permessi di cui all’art. 33 della L. n. 104/1992 durante il periodo di ferie già programmate (nemmeno nel caso del c.d. fermo produttivo), fermo restando che l’assistenza sia indifferibile.

Il Ministero ha infatti ritenuto che deve trovare applicazione il principio della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile sulle esigenze aziendali. Al sussistere di tali condizioni, qualora la necessità di assistenza al disabile si verifichi durante il periodo di ferie programmate o del fermo produttivo, la fruizione del relativo permesso sospende il godimento delle ferie. Ciò comporterà, in virtù del principio di effettività delle ferie ed in analogia all’ipotesi di sopravvenuta malattia del lavoratore, la necessità di collocare le ferie non godute in un diverso periodo, previo accordo con il datore di lavoro.

Rimane ferma la possibilità da parte del datore di lavoro, di richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza, purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza e segua criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze.