Assindatcolf, sul proprio sito internet, ha riepilogato la procedura che deve essere seguita per assumere una badante comunitaria, prendendo in considerazione una cittadina proveniente dalla Romania, che rappresenta la prima nazionalità nella classifica dei lavoratori domestici stranieri regolarmente presenti in Italia.

Come è noto, dal 2007 la Romania è entrata a far parte dell’Unione Europea e questo ha semplificato le procedure di assunzione rispetto al personale non comunitario. Essendo liberi di muoversi e circolare nello spazio comunitario, i cittadini provenienti dalla Romania non hanno più bisogno di un permesso di soggiorno per lavorare o vivere in Italia.

Tuttavia, nonostante l’ingresso all’interno dell’Ue abbia notevolmente semplificato le procedure, ci sono comunque alcuni documenti necessari per formalizzare l’assunzione di una badante (ma anche di una colf o di una baby-sitter).

I documenti che servono per assumere una badante cittadina comunitaria sono essenzialmente:

  • Carta d’identità (italiana o dello Stato membro) o passaporto in corso di validità;
  • Codice fiscale italiano (se non lo possiede, deve richiederlo all’Agenzia delle Entrate).

Se la badante non è convivente con il datore di lavoro deve inoltre dichiarare l’indirizzo del luogo in cui vive.

Ciò detto il primo step per regolarizzare il rapporto di lavoro di una badante romena è la comunicazione di assunzione all’INPS, che deve avvenire entro le 24 ore precedenti l’inizio dell’attività lavorativa, anche se la badante è in prova. Questa comunicazione si effettua online tramite il portale dell’INPS o con l’aiuto di un consulente. Se hai bisogno di assistenza Assindatcolf può supportarti anche nelle pratiche di assunzione!

Inoltre, è necessario redigere una lettera di assunzione (da firmare e scambiare tra le parti), che rappresenta il contratto, che deve contenere:

  • Data di inizio del rapporto di lavoro ed eventuale durata del periodo di prova in base al Ccnl;
  • Livello di inquadramento e mansioni previste;
  • Tipologia del rapporto (convivenza o non convivenza);
  • Orario di lavoro;
  • Stipendio pattuito, che non può essere mai al di sotto della retribuzione minima (utilizzando i valori entrati in vigore dal 1° gennaio 2025);
  • Periodo di ferie;
  • Eventuali trasferte.