L’INPS, con il messaggio 16/02/2012 n. 2766, ha precisato che se il datore di lavoro effettua il pagamento delle somme dovute dopo la formazione dell’avviso di addebito, l’agente della riscossione a cui è stato dato incarico di recuperare i contributi non versati avrà titolo per richiedere al contribuente tutte le voci debitorie riportate nell’avviso che risultano non saldate, aggio e sanzioni incluse.
E’ questa la conclusione a cui arriva l’Istituto di previdenza dopo aver riepilogato le novità nella riscossione a seguito delle modifiche apportate dall’art. 30 della L. 122/2010.
In sostanza dal mese di gennaio 2011 l’attività di riscossione delle somme a qualunque titolo dovute all’INPS, anche a seguito di verifiche ispettive, viene effettuata mediante notifica di avviso di addebito con valore di titolo esecutivo senza più la necessità della costituzione del ruolo esattoriale.
La formazione dell’avviso di addebito ha come conseguenza che il pagamento delle somme dovute debba avvenire dopo la sua consegna: con il bollettino RAV o direttamente presso gli Sportelli dell’agente riportati nella sezione comunicazioni dell’agente della riscossione oppure con il bollettino F35, ma non più con il mod. F24.
Ma cosa succede se il datore di lavoro provvede al pagamento delle somme dovute con il mod. F24 prima che l’avviso di addebito venga formato dall’INPS e consegnato all’agente per la riscossione? In questo caso anche se i versamenti vengono contabilizzati in data successiva alla consegna, daranno luogo all’annullamento totale o parziale delle partite debitorie richieste con l’avviso di addebito come è sempre avvenuto anche in precedenza.
Le cose vanno diversamente se l’impresa provvede al pagamento delle somme dovute con il mod. F24 dopo che l’avviso di addebito sia stato formato. In questo caso anche se verranno accreditati i versamenti in conto delle partite debitorie richieste dall’INPS con l’avviso di addebito, l’agente per la riscossione manterrà il diritto di richiedere al datore di lavoro tutti gli importi indicati nell’avviso, compresi aggio e sanzioni.