Il giudici tributari hanno cercato di agevolare il contribuente che ricorre al giudizio di ottemperanza. In particolare la Commissione tributaria provinciale di Roma, con la sentenza 20 febbraio-9 aprile 2001 n. 81/09/01, ha stabilito che il contribuente al quale il giudice tributario abbia già riconosciuto le somme reclamate, nonché mai pagate dall'amministrazione fiscale, possa pretenderne la corresponsione da parte del concessionario per la riscossione. La suddetta decisione risulta avere un'importanza fondamentale visto e considerato che il concessionario non è il soggetto coinvolto nel rapporto tra il Fisco ed il contribuente. Peraltro, la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo è andata oltre e, con la sentenza 5 marzo-2 aprile 2001, n. 40/VI/01 ha condannato l'amministrazione finanziaria, colpevole di aver assunto un comportamento "temerario", a riconoscere ad un contribuente (al quale era stato negato un rimborso) il diritto alla rivalutazione monetaria e agli interessi anatocistici delle somme tardivamente pagate. In definitiva la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo ha ritenuto corretto riconoscere la capitalizzazione degli interessi ai fini della produzione di ulteriori interessi ex art. 1283 cod. civ., anche se il ritardo nel rimborso era stato causato dall'amministrazione finanziaria.