La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8451 del 9 aprile 2010, ha stabilito che il pagamento dei contributi effettuato da parte del datore di lavoro apparente (intermediario) estingue il debito del datore di lavoro effettivo verso l’INPS.
Ai sensi dell’art. 1180 c.c., l’obbligazione previdenziale può essere adempiuta, con effetti satisfattivi, anche da un terzo che, di conseguenza, ha la possibilità di rivalersi sul debitore.
Nella fattispecie in esame, una società aveva presentato opposizione (accolta in tutti i gradi di giudizio) nei confronti dell’INPS, il quale aveva richiesto il pagamento di alcune somme per omissione contributiva. Riteneva, infatti, l’ente che la suddetta società aveva fatto ricorso illecito a prestazioni di manodopera di personale formalmente dipendente da una cooperativa, violando, quindi, il divieto di interposizione.