Il Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello 23/2011 del 17 giugno u.s., ha precisato che i contributi figurativi dovuti dai piloti e assistenti di volo, devono essere calcolati, durante il periodo di percezione di prestazioni a sostegno del reddito, prendendo in considerazione il 50% dell’indennità di volo.
Secondo l’AVIA e l’IPA, le associazioni per gli assistenti ed i piloti di volo, che hanno avanzato l’istanza di interpello, i contributi figurativi devono essere calcolati sulla misura piena dell’indennità di volo e ciò perché in questo caso dovrebbe trovare applicazione in via estensiva la disposizione contenuta nell’art.1 quater, comma 2, DL 249/2004 (L. 291/2004) secondo cui per la determinazione della retribuzione pensionabile relativa alle quote di pensione maturate con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997, l’indennità di volo è calcolata nella misura del 100% del suo ammontare.
Di diverso avviso il Ministero del lavoro, il quale sostiene che per la determinazione della retribuzione imponibile e conseguentemente pensionabile, sulla quale sono commisurati i contributi per il personale del Fondo volo, bisogna far riferimento all’art.1, DLgs 164/1997 il quale richiama la definizione di retribuzione imponibile prevista dall’art. 12 L. 153/1969 (modificato dal DLgs 314/1997) che a sua volta richiama l’art. 48 del TUIR secondo cui le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare.