Il Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello n. 8 del 12/02/2016, ha precisato che i contratti di prossimità, di cui all’art. 8 del DL 138/2011 (L. 148/2011), non possono regolamentare il trattamento retributivo minimo previsto dal DL 338/1989 ai fini contributivi, dato che quest’ultimo risulta assente dall’elenco delle materie sulle quali possono intervenire. 

Inoltre, non va dimenticato, che i contratti di prossimità possono esplicare i propri effetti solo tra le parti e non possono interessare gli Istituti previdenziali quali soggetti creditori della contribuzione.

Per quanto riguarda il rispetto della contrattazione collettiva, quale requisito fondamentale per poter fruire dei benefici previsto dall’art. 1, c. 1175 della L. 296/2006, il Ministero precisa che se non vengono rispettati gli obblighi relativi alla determinazione della retribuzione imponibile di cui alle Leggi 338/1989 e 549/1995 (rispetto ai quali il contratto di prossimità non può validamente derogare) i benefici normativi e contributivi non potranno essere fruiti.