Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203 (in G.U. n.230 del 3 ottobre 2005), recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, contiene anche importanti disposizioni previdenziali finalizzate a rendere operativo il provvedimento relativo alla previdenza complementare. Tra le novità principali meritano di essere evidenziate le seguenti: - istituzione un fondo di garanzia per l'accesso al credito agevolato; - fissata la riduzione graduale delle contribuzioni minori INPS, in funzione del TFR maturando versato alla previdenza complementare. Credito agevolato - In attesa dell'entrata in vigore del T.U. in materia di previdenza complementare (la cui approvazione è per il momento rinviata di 30 giorni), che prevede, mediante forme esplicite o implicite (silenzio assenso), la destinazione a quest'ultima, del TFR maturando, l'art. 8, comma 1, del D.L. 203/2005 istituisce e finanzia (anticipando in parte il contenuto del citato T.U.), il fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese, introducendo, quindi, una garanzia finanziaria per gli istituti di credito che, mediante l'accordo con il Governo, hanno individuato l'operatività dell'agevolazione di cui sopra. Il fondo, alimentato da un contributo dello Stato, dovrà garantire le banche sull'ammontare dei finanziamenti concessi alle aziende che, a norma del decreto attuativo della riforma delle pensioni, conferiranno il trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari. La garanzia coprirà i finanziamenti concessi, e relativi interessi, a fronte dei conferimenti di TFR che verranno effettuati dalle aziende nel periodo 2006 - 2010. Abbattimento contributi impropri - A seguito delle forti richieste da parte delle associazioni datoriali, il decreto (anticipando il contenuto del T.U di riforma), al fine di rendere indolore il maggiore onere finanziario che le aziende dovranno sostenere nello svincolare il TFR dei propri dipendenti (scelta diretta o silenzio assenso) a favore della previdenza complementare, prevede una graduale riduzione (seppur contenuta) dei c.d. oneri impropri previsti nelle seguenti misure: dal 2006: 0,12 punti percentuali dal 2007: 0,16 punti percentuali dal 2008: 0,19 punti percentuali dal 2009: 0,21 punti percentuali dal 2010: 0,23 punti percentuali dal 2011: 0,25 punti percentuali dal 2012: 0,26 punti percentuali dal 2013: 0,27 punti percentuali dal 2014: 0,28 punti percentuali Detta riduzione (la prima applicazione è prevista con decorrenza 1°-1-2006), che ha una funzione compensativa, come sopra precisato, del maggior onere finanziario sostenuto dalle aziende, sarà applicabile non sull'imponibile contributivo del complesso aziendale ma solo sulla parte proporzionalmente corrispondente al TFR maturando conferito alle forme di previdenza complementare (il decreto prevede l'esonero effettivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito ai fondi pensione). L'esonero contributivo si applica prioritariamente: sui contributi per ANF, per maternità (in mancanza di copertura ANF) e per disoccupazione (in mancanza di copertura ANF e maternità). Qualora non via sia capienza negli istituti contributivi di cui sopra (gestione prestazioni temporanee) si provvederà ad applicare il beneficio residuo sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'INPS. In ogni caso, il predetto esonero non potrà essere applicato sui seguenti contributi: - 0,20% (o 0,40% dirigenti industria) dovuti per il fondo garanzia TFR, di cui è previsto, invece, l'abbattimento direttamente nella bozza di decreto legislativo di riforma della previdenza complementare (riduzione in funzione delle quote di TFR maturando versate ai fondi); - 0,30% (compreso nel contributo per la disoccupazione) destinato al fondo di rotazione (formazione). Si coglie l'occasione per ricordare che l'art. 51 del DDL finanziaria 2006 prevede, a partire dal 1° gennaio 2006, un esonero del versamento dei contributi sociali dovuti all'INPS (c.d. contributi minori o impropri), gestione delle prestazioni temporanee, nel limite massimo di un punto percentuale. L'esonero opererà, secondo il citato disegno di legge, prioritariamente su: - contributi ANF; - contributo per maternità; - contributo per disoccupazione (escluso lo 0,30% per il fondo di rotazione). Non può essere oggetto di esonero, a norma della predetta disposizione, il contributo dovuto al fondo di Garanzia TFR (0,20% o 0,40% dirigenti industria), che sarà invece oggetto di riduzione, in applicazione del decreto delegato (una volta approvato) di riforma della previdenza complementare. Il ministero del lavoro dovrà chiarire se tale disposizione, una volta divenuta legge dello Stato, assorbirà l'esonero contributivo dell'art. 8 del D.L. 203/2005 istituto per compensare i maggiori oneri finanziari derivanti dal versamento di quote di TFR alla previdenza complementare, oppure andrà ad aggiungersi a quest'ultima. Le altre novità - Il decreto legge in esame, in materia previdenziale, prevede anche quanto segue: - il subentro dell'INPS nell'esercizio delle funzioni riservate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità (l'operatività sarà regolamentata da apposito decreto) (art. 10, c. 1); - per l'accesso ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie le imprese, di tutti i settori, sono tenute a presentare il documento unica di regolarità contributiva (DURC) (art. 10, c. 7); - per l'esercizio della delega di cui alla L. 243/2004 di riforma delle pensioni, in materia di totalizzazione, viene autorizzata, per il 2006, la spesa di ? 160 milioni; - l'INPS e l'Agenzia delle Entrate, procederanno, entro 30 giorni a costituire la società "Riscossione SpA" che andrà a sostituire il sistema di riscossione affidato in concessione (art. 3).