L'INPS, con il messaggio n. 6827 del 9 marzo 2010, ha fornito chiarimenti in relazione ai congedi di maternità e a quelli parentali durante l'apprendistato.
È noto che i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001 (maternità e congedo parentale) non si computano ai fini della durata del rapporto di apprendistato. Il termine finale del rapporto suddetto, pertanto, subisce, in questi casi, uno slittamento di durata pari a quella della sospensione, ferma restandone la durata complessiva originariamente prevista, e analogo slittamento subisce la correlata obbligazione contributiva.