L'INPS, in risposta ad un quesito riguardante gli adempimenti cui è tenuto il dipendente che, in costanza di rapporto di lavoro, cambi sesso (nella fattispecie, passi da uomo a donna), con conseguente mutamento dei dati anagrafici e del codice fiscale, ha precisato che lo stesso deve presentare, presso lo sportello della sede INPS competente, richiesta di variazione dei propri dati, allegando il certificato del comune di residenza dal quale risulti la variazione e copia del documento d'identità.
Sullo stesso argomento è intervenuto l'INAIL che, al contrario, ha concluso che non deve essere effettuata comunicazione alcuna, almeno fino a quando non venga aperta una pratica di infortunio. Solo in questo caso, infatti, i nuovi dati anagrafici dovranno essere comunicati alla sede INAIL competente.