L’INPS, con la circolare 08/02/2011 n.28, riepilogando i soggetti autorizzati alla predisposizione e alla trasmissione della documentazione relativa agli adempimenti di previdenza e assistenza sociale in luogo dei datori di lavoro, ha espressamente ribadito l’esclusione dei CED, dei tributaristi, dei consulenti fiscali e dei revisori contabili.
I CED non sono tra i soggetti abilitati poiché l’art. 1, c.5, della L. 12/1979 assegna loro esclusivamente attività esecutive e di servizio, quali mere operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi nonché le attività strumentali ed accessorie, mentre i secondi sono esclusi poiché possono svolgere solo adempimenti di natura fiscale.
L’Istituto previdenziale ricorda che se i datori di lavoro non intendono operare direttamente utilizzando il PIN o la nuova modalità di accesso al sistema costituita dalla Carta Nazionale dei Servizi possono delegare uno o più lavoratori dipendenti. In questo caso i datori di lavoro dopo essersi autenticati dovranno utilizzare l’apposita applicazione per l’attribuzione delle sub-abilitazioni ad operare.
Negli altri casi i datori possono avvalersi degli intermediari autorizzati sulla base di apposite deleghe rese per iscritto dal delegante.
A tal fine a decorrere dal 7 febbraio 2011 è disponibile sul sito internet dell’INPS l’applicazione per la gestione delle deleghe.
Tramite l’applicazione, l’intermediario riempirà il testo della delega con i dati propri e del delegante. Una volta terminata la compilazione, l’intermediario potrà stampare la delega perché possa essere sottoscritta dal delegante. In un momento successivo tornerà a validare la delega, dichiarando, sotto la propria responsabilità, l’avvenuta sottoscrizione da parte del delegante. L’intermediario si impegnerà a custodire presso di sé la delega, unitamente ad una fotocopia di un valido documento di identità del delegante, per tutto il periodo di vigenza della stessa, nonché nei 5 anni successivi, e ad esibirla a richiesta.
Durante la prima fase del nuovo sistema sarà comunque possibile inviare i flussi UniEmens secondo il sistema attualmente in uso.
A decorrere dalle denunce contributive relative al periodo di paga “aprile 2011”, il nuovo sistema di deleghe sarà pienamente a regime e non sarà più possibile operare in nome e per conto di un datore di lavoro in assenza di una delle sottoelencate condizioni:
a)   datore di lavoro (persona fisica o rappresentante legale di società);
b)   dipendente abilitato dal datore di lavoro (come descritto al punto 2.1 della presente circolare);
c)   società appartenente al gruppo (o dipendente di tale società appositamente abilitato), in base alla delega attribuita secondo le modalità di cui al punto 2.2 della presente circolare;
d)   società cooperativa appartenente al consorzio (o dipendente di tale società appositamente abilitato), in base alla delega attribuita secondo le modalità di cui al punto 2.3 della presente circolare;
e)   intermediario autorizzato ai sensi della legge 12/1979, munito di delega espressa da parte del datore di lavoro, attribuita secondo le modalità descritte al punto 3 della presente circolare.
In tutti i casi sopra descritti, le persone incaricate dovranno ovviamente autenticarsi con il proprio PIN o CNS.
La nuova procedura di delega vale anche per i datori di lavoro operanti nel settore agricolo che potranno avvalersi anche dei professionisti iscritti agli albi dei peridi agrari e degli agrotecnici.