I CDL verificano i requisiti per il permesso di soggiorno ai minori non accompagnati
A cura della redazione
Continua la procedura volta a decongestionare gli adempimenti burocratici originariamente assegnati agli Sportelli Unici per l’immigrazione, dirottando i compiti e le responsabilità sui professionisti abilitati.
Infatti, sulla G.U. n. 283/2023 è stata pubblicata la Legge 176/2023, di conversione del DL 133/2023, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell’interno, che assegna ai consulenti del lavoro il compito di verificare se il minore non accompagnato è in possesso dei requisiti per poter ottenere il rilascio del permesso d soggiorno per motivi di studio, per accesso al lavoro ovvero per lavoro subordinato o autonomo.
In particolare l’intervento legislativo incide sull’art. 32 del T.U. dell’immigrazione, affiancando il comma 1-bis.1 al comma 1-bis (già presente) che riconosce ai minori stranieri non accompagnati affidati ai sensi della Legge 184/1983 ovvero sottoposti a tutela ovvero ai minori stranieri non accompagnati che sono stati ammessi per un periodo non inferiore a 2 anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato, il diritto di ottenere, al compimento della maggiore età, un permesso di soggiorno per uno dei citati motivi, della durata massima di un anno, previo accertamento dell’effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti per il suo rilascio previsti dal D.lgs. 289/1998.
In sostanza l’art. 6 della Legge 176/2023 aggiunge un ulteriore tassello al puzzle volto a garantire un regolare soggiorno ed una maggiore inclusione sociale ai minori stranieri non accompagnati, iniziato con il c.d. Decreto Cutro (ossia il DL 20/2023), attribuendo il compito di verificare se sussistono i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo ai consulenti del lavoro e agli altri professionisti di ci alla Legge 12/1979 oltre che alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
La norma prevede anche che se viene successivamente accertata l’assenza dei citati requisiti, il permesso di soggiorno rilasciato viene revocato e ne viene data notizia al pubblico ministero per i provvedimenti di competenza.
Si coglie l’occasione, infine, per ricordare che l’art. 32 del D.lgs. 289/1998 prevede che l’ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione che, al momento del compimento della maggiore età, il minore straniero si trova in Italia da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, che ha la disponibilità di un alloggio e che frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita oppure che è in possesso di un contratto di lavoro, anche se non ha ancora iniziato a prestare attività lavorativa.
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