L’INPS, con il messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010, ha precisato che il lavoratore interessato a fruire dei permessi per assistere un portatore di handicap in situazione di gravità ricoverato a tempo pieno, dovrà regolarmente proporre domanda prima del godimento degli stessi.
L'operatore, una volta accertata la sussistenza di tutti i requisiti normativamente previsti, acquisirà la domanda nella procedura di gestione delle prestazioni di malattia, maternità e L. 104/92 immettendo i dati previsti, il periodo richiesto e il codice "S" sia nel campo "requisiti" sia in quello "in attesa di documenti".
Il codice, in quest'ultimo campo, verrà rimosso alla presentazione sia della documentazione probante l'avvenuto accesso alle strutture sanitarie sia della dichiarazione sottoscritta dalla struttura di ricovero che attesti l'affidamento del disabile alla responsabilità dei parenti per tutto il periodo di tempo in cui lo stesso si trova all'esterno della struttura sanitaria ospitante per finalità diagnostico/accertative e di cure.
Al riguardo si ricorda che già il Ministero del Lavoro con la risposta all’interpello n. 13/2009, si è espresso sulla circostanza relativa alla concedibilità dei permessi nell'ipotesi in cui la struttura sanitaria ospitante non garantisca l'assistenza per visite specialistiche/terapie eseguite al di fuori della struttura e affidi il disabile alla responsabilità dei parenti per il periodo di tempo in cui lo stesso si trova all'esterno della casa di cura.
Ad avviso del Ministero la circostanza che il disabile debba recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie interrompe effettivamente il tempo pieno del ricovero e determina il necessario affidamento del disabile all'assistenza del familiare il quale, ricorrendo dunque gli altri presupposti di legge, avrà diritto alla fruizione dei permessi di cui all’art. 33 della L. n. 104/1992.