Il monitoraggio biologico rappresenta un aspetto strategico per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Nell’ambito dell’esposizione a sostanze chimiche pericolose, la possibilità di valutare direttamente l’assorbimento effettivo da parte del lavoratore, attraverso analisi su fluidi biologici, consente interventi mirati e tempestivi. Questa guida, promossa da EU-OSHA, è un riferimento pratico per le organizzazioni che intendano attivare programmi strutturati di biomonitoraggio, in coerenza con gli obblighi normativi e con le buone prassi europee.

Di cosa tratta

La guida affronta tutti gli aspetti legati all’introduzione e gestione del monitoraggio biologico dei lavoratori. Dalla scelta dei biomarcatori più idonei fino all’interpretazione dei risultati, vengono illustrate le azioni da intraprendere per monitorare efficacemente l’esposizione professionale a sostanze chimiche. Si parla di valori limite biologici (BLV), valori guida (BGV), criteri di campionamento, requisiti dei laboratori e responsabilità del medico competente. Un’attenzione particolare è riservata alle implicazioni etiche e legali, con particolare riferimento al consenso informato e alla protezione dei dati personali secondo il GDPR.

Il biomonitoraggio rappresenta un utile strumento di supporto alla valutazione dei rischi chimici, integrando e rafforzando i dati derivanti dal monitoraggio ambientale. È un’opportunità per garantire un ambiente più sicuro, ridurre i casi di malattia professionale e dimostrare la conformità agli obblighi normativi europei e nazionali.

Indicazioni operative

Un efficace programma di biomonitoraggio deve essere progettato su misura, in base ai rischi specifici dell’ambiente lavorativo e alle caratteristiche dei lavoratori. I principali passaggi operativi sono:

  • Analisi preliminare e coinvolgimento delle figure competenti: è essenziale partire dalla valutazione del rischio chimico, identificando le sostanze pericolose presenti nei cicli produttivi e individuando i lavoratori potenzialmente esposti da sottoporre al monitoraggio;
  • Definizione dell’obiettivo del biomonitoraggio: deve essere valutato se predisporre un piano di monitoraggio al fine di valutare l’esposizione professionale oppure se questo rientra tra gli obblighi di sorveglianza sanitaria;
  • Scelta dei marcatori e metodi analitici: il biomarcatore deve essere selezionato in base a vari fattori, a partire dalla sostanza da monitorare, tra cui la via di esposizione, la sensibilità e la disponibilità di BLV o BGV;
  • Campionamento e qualità del dato: il prelievo dei campioni (urina, sangue, respiro) deve avvenire secondo una tempistica standardizzata e con modalità che garantiscano la validità e l’integrità del campione. L’adozione di protocolli di garanzia di qualità è fondamentale;
  • Tutela dei lavoratori e aspetti legali: è necessario informare in modo trasparente i lavoratori sottoposti al biomonitoraggio su finalità, modalità, benefici e possibili conseguenze (consenso informato). I risultati devono essere gestiti con riservatezza e trattati come dati sensibili ai sensi del GDPR;
  • Comunicazione e azioni correttive: i risultati devono essere comunicati ai lavoratori in modo chiaro e tempestivo. In caso di superamento dei valori limite o riscontro di una patologia associata all’esposizione professionale, vanno attivate misure correttive immediate: revisione della valutazione dei rischi, miglioramento delle misure di prevenzione e protezione, riorganizzazione dei turni, formazione, eventuale allontanamento temporaneo;
  • Monitoraggio continuo e documentazione: il programma deve essere aggiornato periodicamente, in base all’evoluzione delle attività aziendali e dei rischi. La tracciabilità dei dati, sia individuali sia collettivi, è essenziale per la prevenzione a lungo termine e per eventuali accertamenti sanitari o ispettivi.

La guida invita a fare sempre riferimento alla normativa nazionale vigente. In Italia, il principale quadro normativo è rappresentato dal D. Lgs. 81/2008, che prevede l’obbligo di monitoraggio biologico per i lavoratori esposti a sostanze con valori limite stabiliti, nonché la comunicazione dei risultati (in forma anonima) agli RLS e che questi siano allegati al DVR.

Per maggiori approfondimenti si allegato sotto il documento originale in lingua inglese.