Gruppi d'imprese: con accordo sindacale è possibile individuare un RLS per tutte le aziende
A cura della redazione

La Commissione ministeriale in materia di sicurezza sul lavoro, con la risposta all’interpello n. 17 del 6/10/2014, ha precisato che con accordo sindacale è possibile istituire il RLS che dovrà operare non solo nella singola azienda, ma anche nel contesto del gruppo societario, al fine di consentire che in tutte le aziende dello stesso gruppo sia presente la figura del rappresentante dei lavoratori per la salute e la sicurezza sul lavoro.
In questo modo viene assicurata in tutte le aziende del gruppo societario una copertura totale anche a favore di quelle aziende che per ragioni spesso legate alle ridotte dimensioni, potrebbero rimanere prive di una propria specifica rappresentanza.
L’obiettivo di tale individuazione contrattuale sarebbe, quindi quello di garantire la rappresentanza in materia di salute e sicurezza nell’ambito delle più complesse e articolate realtà interaziendali di gruppo.
La Commissione precisa che la facoltà di individuare, nell’accordo sindacale di settore, la figura del RLS di gruppo come quella che assolve le funzioni del rappresentante per la sicurezza per tutte le aziende che fanno parte del gruppo stesso, sia riservata alle parti che stipulano il contratto collettivo di lavoro e corrisponda alle possibilità attribuite dal DLgs 81/2008 alle parti medesime in merito alla regolamentazione delle prerogative del RLS.
In ogni caso l’esercizio di questa facoltà è sempre condizionato all’integrale rispetto delle disposizioni inderogabili del T.U. sicurezza, tra le quali garantire il numero minimo dei RLS stabiliti dall’art. 47, c.7 del DLgs 81/2008 e non limitare in via contrattuale le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza previste dall’art. 50 del decreto legislativo citato.
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