Il Garante privacy, con il comunicato 10 agosto 2021, ha risposto ad un quesito avanzato dalla regione Piemonte, precisando che il titolare di un esercizio, tenuto ai sensi del DL 105/2021 a richiedere l’esibizione del green pass al cliente prima di erogare il servizio, può legittimamente anche richiedere che venga mostrato un documento di identità.

Più precisamente il quesito rivolto all’Autorità riguarda i limiti e i presupposti del potere di accertamento dell’identità del titolare delle certificazioni verdi, nei contesti nei quali sia richiesto il possesso di tali attestazioni.

Per rispondere al quesito il Garante prende in considerazione il DPCM 17/06/2021 attuativo dell’art. 9, c.10, del DL 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

La disciplina procedurale prevista da tale provvedimento comprende, oltre la regolamentazione degli specifici canali digitali funzionali alla lettura della certificazione verde, anche gli obblighi di verifica dell’identità del titolare della stessa.

In conclusione è legittimo verificare l’identità dell’intestatario della certificazione verde, mentre resta esclusa la raccolta dei dati dell'intestatario stesso, in  qualunque forma avvenga.