Green pass rafforzato: non serve scaricare una nuova certificazione per chi è vaccinato o guarito
A cura della redazione
Il Governo, sul portale dedicato alla certificazione verde covid-19, facendo seguito al DL 172/2021 che ha introdotto il c.d. super green pass, ha reso noto che dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nei territori in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni sono consentiti esclusivamente a chi è in possesso del green pass da vaccinazione o da guarigione.
Chi possiede già un green pass per vaccinazione o guarigione non deve scaricare una nuova Certificazione. Sarà l’App VerificaC19 a riconoscerne la validità.
Restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per color che hanno idonea certificazione medica.
Il Governo ricorda che dal 6 dicembre 2021, la Certificazione verde COVID-19 è richiesta per: servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso, alberghi e strutture ricettive, spettacoli aperti al pubblico, competizioni ed eventi sportivi, musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, inclusi spogliatoi e docce (sono esenti gli accompagnatori di persone non autosufficienti per età o disabilità), sagre e fiere, convegni e congressi, centri termali, esclusi gli accesi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso, feste per cerimonie civili e religiose, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Dal 29 novembre 2021, in zona gialla e arancione soltanto ai possessori di green pass da vaccinazione o da guarigione è consentito accedere alle attività e ai servizi limitati o sospesi dalla normativa vigente, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti che vi alloggiano e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, per i quali valgono tutti i tipi di green pass, compreso quello rilasciato a seguito di tampone.
La Certificazione verde COVID-19, all’interno del territorio italiano, sempre dal 6 dicembre 2021, consente di: spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione ", volare su aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone, viaggiare su navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, prendere treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, spostarsi con autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti, prendere autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, prendere mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale, entrare nelle funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio.
Si prevede che sui messi di trasporto pubblico locale o regionale la verifica del green pass possa avvenire anche secondo modalità a campione.
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