Green pass: i limiti alla responsabilità del datore
A cura della redazione
Il Governo ha aggiornato le proprie faq relative all’obbligo del green pass nel mondo del lavoro, specificando che le aziende che effettuano controlli a campione non saranno sanzionate se le autorità riscontreranno la presenza di lavoratori senza green pass, a condizione che i controlli siano effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi, come previsto dal decreto legge n. 127 del 2021.
Per quanto riguarda il titolare di un’azienda, si precisa che deve essere controllato dal soggetto individuato per i controlli aziendali.
Chi lavora sempre in smart working non deve avere necessariamente il green pass, perché la certificazione verde serve per accedere ai luoghi di lavoro, ma lo smart working non può essere utilizzato per eludere l’obbligo di green pass.
Tra gli ulteriori chiarimenti si segnala quanto segue:
- Il datore di lavoro di colf, badanti o baby sitter è tenuto a verificare il green pass della dipendente. Se non provvede scattano le sanzioni: da 400 a mille euro per il datore di lavoro e da 600 a 1.500 euro per la lavoratrice o il lavoratore domestico che lavora senza pass.
- Il green pass diventa obbligatorio anche per chi svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nella Pa o da privati, anche con contratti esterni.
- Il libero professionista quando accede in luoghi pubblici e privati per effettuare la propria attività lavorativa viene controllato dai soggetti previsti dal decreto legge 127/2021, che sono il datore di lavoro o un suo delegato.
- L’obbligo di green pass si applica anche all’idraulico o all’elettricista che svolge il suo lavoro nel pubblico e nel privato.
- L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esenti in possesso di idonea certificazione.
- Le partite Iva devono avere il certificato verde, il pass vale quindi anche per gli studi professionali e per i fornitori.
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