Green pass: l’app ‘VerificaC19’ e i cartelli da utilizzare
A cura della redazione
Confalvoro, ricorda sul proprio sito internet, che dal 6 agosto 2021 il green diventa fondamentale per fruire di diversi servizi: dai bar al ristoranti al chiuso, dalle piscine alle palestre, dai teatri ai cinema.
La nota evidenzia da subito che il green pass è obbligatorio per i fruitori dei servizi e non anche per i titolari, i fornitori e i dipendenti delle attività che li erogano.
Al momento il riferimento è la normativa vigente (Dlgs 81/08) per cui il datore di lavoro deve assicurare che i dipendenti “non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”. E, nell’affidare i compiti ai lavoratori, deve essere tenuto conto “delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza”. È il medico competente, nell’ambito delle proprie attività di sorveglianza sanitaria, l’unico soggetto legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori e a verificare l’idoneità alla “mansione specifica”.
Ritornando ai fruitori dei servizi, Conflavoro ricorda che la verifica del regolare possesso del green pass (cartaceo o digitale che sia) viene effettuata dal datore di lavoro, da un suo delegato nominato in maniera formale (e formato a carattere pratico), o dal cosiddetto Covid Manager. Quindi non da qualsiasi lavoratore. La verifica avviene esclusivamente mediante l’applicazione ‘VerificaC19’ scaricabile gratuitamente, e utilizzabile anche senza connessione Internet.
L’app ‘VerificaC19’, ideata dal Ministero della Salute, va utilizzata all’ingresso del locale o dell’area all’aperto interessata. L’app permette il controllo sia del green pass italiano sia dell’EU Digital Covid emesso da altri Paesi europei. Nel dettaglio, legge il QR Code e controlla l’autenticità, la validità e l’integrità del green pass, indicando anche le generalità del proprietario. Questo senza però specificare le informazioni relative alla emissione della certificazione stessa (vaccino, tampone entro le 48 precedenti, guarigione).
Secondo le norme vigenti, l’intestatario del green pass dovrà presentare idoneo documento di identità, su richiesta del soggetto addetto alla verifica. Non è prevista alcuna raccolta dati e il verificatore non può chiedere una copia del green pass per archiviarlo. L’avvenuta verifica è testimoniata dall’app.
Se non viene verificato il possesso del green pass da parte del cliente, sia quest’ultimo sia l’esercente sono passibili di sanzione da 400 a 1.000 euro. In caso di recidiva (3 infrazioni in tre giornate differenti) alla sanzione pecuniaria si potrebbe aggiungere la chiusura dell’esercizio per un periodo da 1 a 10 giorni.
In allegato è possibile scaricare la cartellonistica da esporre all’ingresso del locale.
Riproduzione riservata ©