Nella seduta di giovedì 9 settembre la Camera ha approvato, con 259 voti favorevoli, il DDL di conversione del DL 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

Tra le principali novità sull’obbligo di esibire il green pass, si segnalano le seguenti.

In merito ai servizi di ristorazione si prevede che l’obbligo non sussiste per le attività svolte all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati.

Non è richiesto il green pass neppure per gli accessi nei centri termali quando questi sono necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche.

Tra i casi in cui invece è obbligatoria la certificazione verde sono state aggiunte le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose.

Si prevede che nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all’aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19, per l’accesso all’evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni per il mancato possesso del green pass si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

Il DDL prevede anche che l’utilizzo del green pass deve essere previsto esclusivamente con legge dello Stato. Ne consegue che non possono essere introdotti obblighi se non per espressa disposizione normativa.

L’accesso con green pass nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie da parte degli accompagnatori dei pazienti, viene esteso anche ai centri di diagnostica e ai poliambulatori specialistici. Inoltre, salva l’oggettiva impossibilità dovuta all’urgenza, valutata dal personale sanitario, per l’accesso alle prestazioni di pronto soccorso è sempre necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare.

Sempre in merito alle strutture sanitarie, si prevede che nel rispetto delle misure anticovid e, in ogni caso, a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita da parte di familiari muniti delle suddette certificazioni verdi con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente.