Il Consiglio dei Ministri, con il DPCM 2/03/2022, interviene sulle disposizioni che regolamentano le modalità di verifica del green pass prevedendo, tra l’altro, che i soggetti provenienti da uno Stato estero, che sono in possesso di un certificato verde covid-19 da più di 180 giorni, generato da un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, per accedere ai servizi  e alle attività per i quali nel nostro Paese è richiesto il Super green pass, dovranno esibire una certificazione attestante l’aver effettuato un tampone con esito negativo (48 ore prima se antigenico rapido, 72 ore prima se molecolare).

Il tampone viene richiesto anche agli stranieri che sono in possesso del super green pass per vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, anche se non sono ancora trascorsi i 180 giorni.

Riguardo a coloro che hanno il green pass generato con la dose booster, viene previsto che lo stesso ha una validità tecnica di 540 giorni che si rinnova per lo stesso periodo prima della scadenza.

Si prevede che i sistemi di controllo delle certificazioni verdi covid-19 devono consentire una verifica limitata al solo possesso del green pass, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

Quanto detto vale anche per l’accesso ai luoghi di lavoro dove ai lavoratori ultracinquantenni viene richiesto il super green pass, mentre a tutti gli altri la certificazione verde covid-19 generata da tampone. Anche in questo caso i sistemi di controllo devono effettuare la verifica senza rendere visibili le informazioni che he hanno generato l’emissione. Stessa tutela viene garantita anche per l’accesso al sistema educativo, scolastico e formativo.

Il DPCM stabilisce che l’APP di verifica fornisce il medesimo esito che si ottiene controllando la certificazione verde covid-19 generata da vaccino anche per il riconoscimento della certificazione di esenzione vaccinale.

Viene previsto che i soggetti verificatori devono utilizzare, in sede di controllo del green pass, l’ultima versione dell’applicazione di verifica, resa disponibile dal Ministero della salute e che gli stessi devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento ai sensi del Reg. UE n. 2016/679.

In merito alla verifica dell’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni, viene previsto che il Ministero della salute acquisisce giornalmente dal Sistema TS gli elenchi dei soggetti assistiti dal SSN ai quali si applica il predetto obbligo, ossia quelli con età maggiore o uguale a 50 anni.

Ai fini dell’irrogazione della sanzione di 100 euro, il Ministero della salute rende disponibili all’Agenzia delle entrate – riscossione gli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale e coloro che risultano tali a seguito del controllo eseguito dai verificatori.

A sua volta l’Agenzia delle entrate – riscossione comunica al Ministero della salute l’elenco dei soggetti, inadempienti al vaccino, che non risultano fiscalmente residenti in Italia e quelli nei cui confronti non è stato possibile inviare la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio.

Infine l’ASL territorialmente competente, interpellata dall’Agenzia delle entrate – riscossione circa l’eventuale insussistenza dell’obbligo vaccinale o dell’impossibilità di adempiervi, comunica l’elenco dei soggetti esenti. A sua volta l’Agenzia delle entrate-riscossione ne dà comunicazione al Ministero della salute con attestazione dell’insussistenza dell’obbligo vaccinale, senza contenere informazioni idonee a rivelare lo stato di salute dell’interessato.