Gravità del fatto e intenzionalità alla base del licenziamento legittimo
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza 14/04/2016 n.7419, ha deciso che deve ritenersi illegittimo il licenziamento nel caso in cui venga accertato che manchi una compiuta analisi in ordine alla gravità del fatto contestato e alla sua idoneità a ledere il vincolo fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore.
Nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte un lavoratore era stato licenziato perché si era presentato in ritardo al lavoro giustificandosi con una menzogna. Più precisamente il dipendente si era giustificato dicendo che il ritardo era dipeso dal fatto che il giorno precedente la prestazione lavorativa si era protratta fino alle 23.30 a causa di un ritardo di tre navi e di un incidente verificatosi durante l’imbarco delle autovetture e susseguente sbarco di un ufficiale.
Secondo la Suprema Corte la legittimità del recesso deve fondarsi sull’apprezzamento del grado della colpa o dell’elemento intenzionale, così come anche la valutazione della rilevanza dell’omissione in relazione al ruolo assegnato al lavoratore e alle mansioni affidategli.
Deve in proposito rilevarsi che l’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell’applicare le clausole generali come quella di cui all’articolo 2119 o all’articolo 2106 cod. civ., che dettano tipiche “norme elastiche”, non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della correttezza del metodo seguito nell’applicazione della clausola generale, poiché l’operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e criteri e principi desumibili dall’ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali e dalla disciplina particolare (anche collettiva) in cui la fattispecie si colloca.
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