L’INPS, con la circolare 4/05/2017 n.82, ha fornito alcune precisazioni in merito all’invio telematico del certificato medico di gravidanza o di interruzione della stessa che può essere effettuato solo dal medico del SSN o con esso convenzionato, tra le quali che la lavoratrice non è più tenuta a presentare all’Istituto previdenziale quello cartaceo.

I datori di lavoro, previa autenticazione con PIN o CNS, ed esclusivamente previo inserimento del codice fiscale della lavoratrice e del numero di protocollo del certificato fornito dalla stessa, potranno accedere in consultazione agli attestati attraverso un’apposita applicazione esposta sul sito dell’Istituto.

In ogni caso il medico che certifica la gravidanza o la sua interruzione deve rilasciare alla lavoratrice il numero univoco del certificato assegnato dal sistema.

In caso di errata trasmissione del certificato, il medico può procedere al suo annullamento entro il giorno seguente alla data di trasmissione attraverso la stessa applicazione.

In questo intervallo di tempo (tra la data di trasmissione e la mezzanotte del giorno successivo) il certificato medico viene considerato come non consolidato e non produce effetti.

Decorso detto termine, la cancellazione sarà possibile esclusivamente previa presentazione alla sede territoriale INPS di competenza di una richiesta di annullamento.

L’annullamento è ammesso ed accettato dall’INPS solo quando gli errori del certificato si riferiscano alle generalità della gestante o al suo codice fiscale. Non è possibile invece accettare richieste di annullamento di certificati che il medesimo o altro medico intenda poi nuovamente emettere con una diversa data presunta di parto (art. 21 co.1 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).

Nei casi si annullamento, sarà cura dell’INPS di competenza verificare e riesaminare le eventuali prestazioni erogate sulla base del certificato per il quale è pervenuta la richiesta di annullamento, che dovrà essere opportunamente archiviata.