Grave infermità e permessi retribuiti
A cura della redazione
La Direzione Generale per l'attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche sociali ha risposto a un quesito, tramite interpello n. 16 del 10 giugno 2008 (Prot. 25/I/0007476), posto in essere dalla Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale, in merito alla portata dell'espressione "grave infermità" cui fa riferimento l'art. 4, comma 1, della L. n. 53/2000, per la concessione di tre giorni di permesso retribuito.
La Direzione Generale afferma che non esistono riferimenti legislativi che possano fornire un elenco esaustivo di tutte quelle patologie che possono essere ricondotte al concetto di "grave infermità", peraltro tali riferimenti sono stati previsti solo in merito ai congedi per gravi motivi (art. 4, comma 2 L.53/2000, DM 278/2000). Pertanto il richiedente dovrà fornire all'Ufficio di appartenenza una certificazione di accertamento clinico-diagnostico rilasciata dalla struttura medico-legale la quale potrà esprimere il proprio giudizio in merito alla natura dell'infermità attraverso il diretto riferimento alla documentazione sanitaria proveniente da altre strutture sanitarie pubbliche, ed in analogia con quanto stabilito dalle disposizioni normative previste per altre ipotesi in cui risulta necessario attestare ufficialmente una "grave infermità", si veda a titolo di esempio il D.M 26 marzo 1999 - Ministero della Difesa.
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