Grandi imprese: CIGS in deroga fino a fine anno
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 2948 dell’11 agosto 2023, facendo seguito al DL 75/2023, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione, da parte delle imprese di interesse strategico nazionale, di un ulteriore periodo di CIGS in deroga alle disposizioni del D.lgs. 148/2015.
In particolare l’agevolazione si rivolge alle grandi imprese con un numero di dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità. Alle suddette imprese può essere concesso a domanda, con decreto ministeriale, un ulteriore periodo di trattamento CIGS finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali delle aziende interessate e, contemporaneamente, a garantire una tutela del reddito per i lavoratori coinvolti dall’intervento.
Il nuovo periodo di intervento si può collocare in continuità con i precedenti periodi di cassa integrazione già autorizzati e può avere una durata massima di 40 settimane, fruibili entro e non oltre il 31 dicembre 2023.
I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa, utile ai fini del diritto e della misura della pensione, determinata sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le giornate di lavoro non prestate, comprensiva dei ratei relativi alle competenze ultra-mensili.
L’INPS ricorda che l’art.42 del DL n. 75/2023 prevede che il trattamento straordinario di integrazione venga concesso in deroga a tutti i limiti di durata (complessivi e singoli) definiti rispettivamente dagli articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015.
Per espressa previsione normativa, inoltre, al nuovo periodo di trattamenti non si applicano le disposizioni in materia di consultazione sindacale e di iter procedimentale per la presentazione della domanda previste rispettivamente dagli articoli 24 e 25 del D.lgs n. 148/2015.
I datori di lavoro autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 42 del decreto-legge n. 75/2023 sono tenuti al versamento del contributo addizionale secondo la disciplina prevista dall’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015.
Per quanto riguarda le istruzioni operative, il Messaggio INPS ricorda che In “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333 è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento: 148 Imprese interesse strateg. nazionale con piani di riorg. non completati (Art. 42 – dl 75/2023).
La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento “148”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.
Successivamente alla recezione del provvedimento di autorizzazione della tutela integrativa, i datori di lavoro dovranno inoltrare alla Struttura territoriale INPS competente la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi dei flussi “UniEmens-Cig”, al fine di consentire l’erogazione della prestazione.
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