L’INPS, con il messaggio 30/04/2018 n.1825, ha fornito le istruzioni operative attraverso le quali le aziende con organico superiore a 100 unità lavorative possono richiedere la proroga della CIGS per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi, per gli anni 2018 e 2019, in deroga alla normativa vigente.

La proroga della CIGS è stata prevista dall’art.1, c.133, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) secondo cui la deroga è ammessa per le imprese che presentino una rilevanza economica strategica anche a livello regionale e notevoli problematiche occupazionali, con esuberi significativi nel contesto territoriale.

La deroga è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • stipulazione in sede governativa di un accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza della regione o delle regioni interessate;
  • presentazione, da parte dell'impresa, di piani di gestione intesi alla salvaguardia occupazionale - che contemplino specifiche azioni di politiche attive - concordati con la regione o le regioni interessate;
  • sussistenza di una delle seguenti ipotesi:

1) il programma di riorganizzazione aziendale comprenda investimenti complessi, non attuabili nel limite temporale di durata del trattamento straordinario (24 mesi);

2) il medesimo programma contenga piani di recupero occupazionale (mediante la ricollocazione delle risorse umane) e azioni di riqualificazione non attuabili nel suddetto limite temporale (24 mesi);

3) il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi, intesi a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di 12 mesi di cui all'articolo 22, comma 2, del D.lgs 148/2015.

Per le prime due ipotesi, la proroga può essere concessa fino ad un limite di 12 mesi, mentre per la terza ipotesi si ammette un limite massimo di 6 mesi.

A copertura delle disposizioni in esame, la norma fissa un tetto di spesa pari a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Nel “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente apposito codice evento: 172 - proroga per crisi o riorganizzazione complessa - art. 22 bis-

Per le prestazioni liquidate direttamente dall’Istituto la procedura informatica in uso in ambiente “EAP” (“Procedura pagamenti diretti CIG”) è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni, relative al suddetto nuovo codice evento “172”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, relativi agli interventi di CIGS autorizzati ai sensi dell’articolo 22-bis del D.lgs n. 148/2018, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento DenunciaAziendale /ConguagliCIG/ CIGAutorizzata/ CIGStraord/ CongCIGSACredito/ CongCIGSAltre/ CongCIGSAltCaus, valorizzeranno il nuovo codice causale “L047” avente il significato di “conguaglio CIGS D.Lgs. n. 148/2018 art. 22-bis”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.

Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale i datori di lavoro utilizzeranno il codice causale “E607” avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria” presente nell’elemento CongCIGSCausAdd.

L’INPS, infine, ricorda che i datori di lavoro interessati sono tenuti al versamento del contributo addizionale a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. Nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione avvenga, invece, nel mese in cui termina l’evento CIG o successivamente, i datori di lavoro sono tenuti a versare l’importo del contributo addizionale per l’intero periodo autorizzato nel periodo di paga immediatamente successivo a quello di autorizzazione.