L’INL, con la nota n. 2008 del 24 dicembre 2021, ha chiarito che le istanze ex art. 24 del D.Lgs. n. 286/1998 concernenti l’assunzione di lavoratori extracomunitari in forza dei flussi di ingresso stagionale previsti per l’anno 2021 possono riferirsi non solo al personale straniero inquadrato quale “operaio agricolo”, ma anche a quello inquadrato come “operaio florovivaista”.

L'INL evidenzia come la revisione dell’art. 2135 c.c.., relativo all’inquadramento delle attività agricole, ha comportato che rilevano a tal fine, oltre a quelle principali, anche le attività “connesse”, ossia le “… attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco …”. Secondo l’INL, nel novero delle attività connesse è possibile comprendere anche l’attività florovivaistica.

Inoltre, l’art.24 del D.Lgs. n. 286/1998 individua in maniera generale, il “settore agricolo” senza effettuare distinzioni tra lavoratori che siano poi, ai fini del rilascio del nulla osta, inquadrati quali “operai agricoli” piuttosto che “operai florovivaisti”.

Da ultimo, sebbene tra le attività individuate quali stagionali nel D.P.R. n. 1525/1963 non sia esplicitamente menzionata quella del florovivaista, si deve necessariamente considerare quanto previsto dalla contrattazione collettiva di settore, richiamata dal citato art. 21, comma 2. In proposito la nota dell’INL ricorda da una lettura degli artt. 1, 21 e 22 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 19 giugno 2018, deve ritenersi che entrambe le classificazioni esprimano indistintamente la categoria dei lavoratori appartenenti al settore agricolo, e quindi sia gli operai agricoli che quelli florovivaisti.