L’Inps, con il messaggio Hermes 001618 del 12/04/2017, ha fornito ai propri ispettori le indicazioni operative a cui devono attenersi nell'esercizio dei loro poteri di polizia giudiziaria, a seguito dell'attribuzione di tale qualifica ad opera del D.Lgs. n. 149/2015. La conoscenza di tali disposizioni assume particolare rilevanza anche per i datori soggetti ad ispezione, in quanto consente agli stessi di poter esercitare il proprio diritto di difesa.

Innanzitutto, occorre ricordare che le funzioni di polizia giudiziaria assumono rilievo nell'accertamento di fatti costituenti reato (delitti o contravvenzioni), tanto nella forma del tentativo quanto nella forma consumata. Le principali norme che disciplinano l’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria sono le seguenti: art. 55 c.p.p.; artt .63-66 c.p.p.; artt. 134 e ss. c.p.p.; titolo IV del libro V (artt. 347-357) c.p.p.; art. 220 disp. att. c.p.p.

I compiti di polizia giudiziaria degli ispettori Inps potrebbero sorgere, ad esempio, in relazione ai seguenti reati: omissioni contributive per importi superiori al limite indicato nell’art. 37 Legge n. 689/1981; omesso versamento delle ritenute previdenziali per un importo superiore a € 10.000 annui ai sensi dell’art. 2 D.L. n. 463/1983; reati in materia di previdenza complementare; reato di impedimento dell’attività ispettiva; reati di truffa, aggravata o meno, ai danni dell’INPS, dello Stato o di altro ente pubblico; reati di falso; reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’art. 603-bis c.p.

In tali casi l’ispettore deve adottare le garanzie che la legge accorda al soggetto indiziato del reato. In particolare:

  • Se durante l’ispezione, dalle dichiarazioni rese da una persona non imputata o non sottoposta ad indagini, emergono indizi di reità a suo carico, l’ispettore deve interrompere l’esame e avvertirla che a seguito delle dichiarazioni possono essere svolte indagini a suo carico. Inoltre deve invitarla a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese. Se la persona doveva essere sentita fin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate.
  • Laddove si proceda in forza di delega dell’Autorità giudiziaria, ovvero se emergono indizi di reato nel corso dell’audizione, o, comunque, il soggetto risulti sottoposto alle indagini, l’interrogatorio deve essere svolto alla presenza del difensore, previo avvertimento che le dichiarazioni rese potranno essere utilizzate nei confronti del dichiarante e che lo stesso ha la facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma se rende dichiarazioni che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone.
  • Il soggetto nei cui confronti si svolgono le indagini può chiedere di propria iniziativa di rendere dichiarazioni spontanee che, in tal caso, potranno essere assunte senza la necessità di nominare un difensore. Di esse, però, non sarà consentita l’utilizzazione nel dibattimento del giudizio penale, se non ai fini delle contestazioni testimoniali alla parte che abbia già deposto sui fatti che ne formano oggetto.
  • Dell’interrogatorio deve redigersi verbale ai sensi dell’art. 357 c.p.p. e si deve procedere all'identificazione del soggetto ed all'acquisizione dell’elezione del domicilio presso il quale dovranno essere eseguite le successive notificazioni. Il verbale, previa lettura, deve essere sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento. Se qualcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di sottoscrivere, deve farsene menzione con l’indicazione del motivo.
  • L’ufficiale di polizia giudiziaria può assumere informazioni da chiunque sia in grado di riferire circostanze utili alle indagini. In tali casi, se le persone informate dei fatti sono state sentite dal difensore dell’indagato, non possono essere rivolte loro domande su quanto richiesto dal difensore o su quanto abbiano a quest’ultimo riferito.
  • La polizia giudiziaria deve annotare, anche sommariamente, tutte le attività svolte, con specifica indicazione dell’operante, del giorno, dell’ora e del luogo in cui esse sono state eseguite e la menzione succinta del loro risultato. Ogni attività di documentazione della polizia giudiziaria deve essere svolta nel corso del compimento degli atti, ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze da indicarsi specificamente.