L’INPS, con la circolare n. 81 del 11 luglio 2024, ha ricordato che le aliquote contributive da applicare per la determinazione dell’importo dei contributi volontari dei lavoratori agricoli dipendenti per l’anno 2024, autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995 ovvero autorizzati da tale data, hanno raggiunto negli anni precedenti la misura dell’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole al Fondo pensione lavoratori dipendenti.

L’aliquota da applicare è, pertanto, quella stabilita per il FPLD a decorrere dal 1° gennaio 2024, pari al 30,10% di cui il 29,99% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base.

Invece, per effetto dell’art. 10 della L. 133/1990, i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio settimanale (la prima classe fino a 267,87, la seconda da otre tale importo e fino a 357,16, la terza fino a 446,45 e infine, l’ultima classe oltre tale importo).

Inoltre, riguardo agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, in conformità all’art. 4 del DPR 1432/1971, e successive modificazioni, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione.

Pertanto, i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2024, per il FPLD è pari a 30,10%.

Nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali, determinati anno per anno e per ciascuna provincia dal Ministero del lavoro (per l’anno in corso con il DM 21 maggio 2024, pubblicato nella sezione Pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro).

Infine, l’INPS ricorda che i coloni e i mezzadri reinseriti nell’AGO versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del Dlgs 184/1997.