Gli emendamenti alla Legge di Stabilità 2016
A cura della redazione
La Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, ha approvato, nella seduta del 15 dicembre 2015, alcuni emendamenti al testo della Legge di Stabilità 2016 (A.C. 3444) che dovrà approdare in aula con tutta probabilità prima di Natale per la votazione di fiducia.
Tra le diverse disposizioni introdotte e/o modificate, vene sono alcune che riguardano da vicino il mondo del lavoro come quelle in materia di adeguamento e rivalutazione degli importi pensionistici, nonché di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e in caso di disoccupazione involontaria.
Più precisamente il comma 158 – bis è volto ad escludere l’applicazione di un’indicizzazione negativa delle prestazioni previdenziali ed assistenziali. Viene infatti disposto che la percentuale di adeguamento dei relativi importi, corrispondente alla variazione nei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT, non possa essere inferiore a zero.
Il comma 158-ter invece prevede che, con riferimento alla percentuale di variazione per il calcolo della rivalutazione delle pensioni per il 2014 (determinata definitivamente con decorrenza dal 1° gennaio 2015), le operazioni di conguaglio derivanti dagli scostamenti dei valori posti a base della perequazione automatica, limitatamente ai ratei corrisposti nel 2015,non vengono operate in sede di rivalutazione delle pensioni per il medesimo 2015, ma di quelle del 2016.
Resta confermato il conguaglio con riferimento alla rata corrente in sede di rivalutazione delle pensioni per il 2015.
Attraverso una modifica al comma 161, vengono anticipati al 2016, in luogo del 2017, gli effetti previsti dal comma 160 che cambia la misura delle detrazioni dell’imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cd no tax area per i pensionati).
Con l’introduzione del comma 164-bis si precisa l’ambito di applicazione dell’art. 46, co. 3, del D.lgs. 148/2015 che prevede l’abrogazione, dal 1° luglio 2016, delle disposizioni concernenti i contratti di solidarietà stipulati dalle imprese che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 1 del DL 726/1984 (imprese industriali, aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, aziende esercenti attività commerciale, giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa e, a determinate condizioni, imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale).
Si stabilisce inoltre che il contributo dovuto per un massimo di due anni alle suddette imprese (pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario) si applica, nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2016:
- in caso di contratti collettivi aziendali stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, per tutta la durata stabilita negli accordi;
- negli altri casi, fino al 31 dicembre 2016.
Il comma 165-bis dispone che il rispetto del requisito dell’anzianità lavorativa effettiva di almeno 90 giorni (richiesto per la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale) è escluso per eventi oggettivamente non evitabili in tutti i settori e non più solo nel settore industriale come attualmente previsto dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs. 148/2015.
Il comma 165-ter precisa l’ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina in materia di trattamenti di integrazione salariale, come delineata dal D.lgs. 148/2015, evidenziando che rimangono escluse dall’applicazione di tale normativa determinate imprese elencate dall’articolo 3 del D.lgs. C.P.S. 869/1947, che torna dunque in vigore (le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell’armamento, le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonché le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea; le imprese di spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari; le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili; le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato, che però, Su richiesta delle Amministrazioni interessate possono essere assoggettate all'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni).
Il comma 165-quater proroga l’istituto dell’indennità di disoccupazione per i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), riconoscendolo anche agli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di euro per il 2016 e 24 milioni di euro per il 2017 (importi che possono essere incrementati in misura pari alle risorse residue destinate al finanziamento della DIS-COLL nel 2016). Conseguentemente, vengono rideterminate le risorse stanziate per il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale dal comma 211, eliminando l’annualità 2016 e riducendo a 30 milioni il finanziamento per il 2017 (mentre rimane invariato l’importo, pari a 54 milioni di euro annui, a decorrere dal 2018).
La Commissione Bilancio aggiunge il comma 165 -bis, che esclude la condizione dei 90 giorni di anzianità di effettivo lavoro per le domande per i trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO e CIGS) per eventi oggettivamente non evitabili (eliminandone la limitazione al settore industriale). A tal fine si modifica l’articolo 1, comma 2, secondo periodo del D.lgs. 148/2015.
Il comma 166 –bis invece fa salvo l’articolo 3 del D.lgs. 869/1947, il quale esclude alcune imprese dall’applicazione delle norme sulla integrazione salariale. Si tratta in particolare delle imprese dei settori trasportistici, dalla navigazione, all’armamento, al settore ferroviario, tramviario e della navigazione interna, nonché le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea che comunque iscrivono il personale dipendente al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto; imprese di spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; le imprese artigiane, le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini e le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato. A tal fine modifica l’articolo 46, comma 1, lettera b) del D.lgs. 148/2015 che dispone l’abrogazione del D.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869.
Gli emendamenti aggiungono anche i commi da 236-bis a 236-quater. In particolare, il comma 236-bis–modificando l’articolo 9 della legge n. 212/2000 (rimessione in termini nel caso di obblighi tributari impediti da cause di forza maggiore) -prevede che la ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti nei casi di eventi eccezionali e imprevedibili avviene senza l’applicazione delle sanzioni, anche con rateizzazione (fino ad un massimo di 18 rate mensili) dal mese successivo alla scadenza della sospensione. Per i tributi non sospesi né differiti, è prevista, per i contribuenti residenti nei territori colpiti da eventi calamitosi, la sola rateizzazione dei tributi scadenti nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, su apposita istanza.
Il comma 236-quater invece interviene sull’art. 12, comma 1, del D.lgs. n. 159/2015, in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, precisando che i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo (in luogo di 30 giorni) dal termine del periodo di sospensione.
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