La Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, ha approvato, nella seduta del 15 dicembre 2015, alcuni emendamenti al testo della Legge di Stabilità 2016 (A.C. 3444) che dovrà approdare in aula con tutta probabilità prima di Natale per la votazione di fiducia.

Tra le diverse disposizioni introdotte e/o modificate, vene sono alcune che riguardano da vicino il mondo del lavoro come quelle in materia di adeguamento e rivalutazione degli importi pensionistici, nonché di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e in caso di disoccupazione involontaria.

Più precisamente il comma 158 – bis è volto ad escludere l’applicazione di un’indicizzazione negativa delle prestazioni   previdenziali   ed   assistenziali. Viene infatti disposto che   la   percentuale   di adeguamento dei relativi importi, corrispondente alla variazione nei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT, non possa essere inferiore a zero. 

Il comma  158-ter invece prevede  che,  con  riferimento  alla  percentuale  di  variazione  per  il  calcolo della rivalutazione delle pensioni per il 2014 (determinata definitivamente con decorrenza dal 1°  gennaio  2015),  le  operazioni  di  conguaglio  derivanti  dagli  scostamenti  dei  valori  posti  a base della perequazione  automatica, limitatamente ai ratei corrisposti  nel 2015,non  vengono operate in sede di rivalutazione delle pensioni per  il  medesimo 2015, ma di quelle del  2016. 

Resta confermato il conguaglio con riferimento alla rata corrente in sede di rivalutazione delle pensioni per il 2015.

Attraverso una modifica al comma 161, vengono anticipati al 2016, in luogo del 2017, gli effetti previsti dal comma 160 che cambia la misura delle detrazioni dell’imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cd no tax area per i pensionati).

Con l’introduzione del comma 164-bis si precisa l’ambito di applicazione dell’art.  46, co.  3, del D.lgs.  148/2015  che  prevede  l’abrogazione,  dal  1°  luglio  2016,  delle disposizioni  concernenti  i  contratti  di  solidarietà  stipulati  dalle  imprese  che  non  rientrano  nel campo di applicazione dell’art. 1 del DL 726/1984 (imprese industriali, aziende appaltatrici di servizi   di   mensa   o   ristorazione,   aziende   esercenti   attività   commerciale,   giornalisti professionisti,  pubblicisti  e  praticanti  dipendenti  da  imprese  editrici  di  giornali  quotidiani,  di periodici e  di agenzie di stampa e, a  determinate condizioni, imprese artigiane  non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale). 

Si stabilisce inoltre che il contributo dovuto per un massimo di due anni alle suddette imprese (pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario) si applica, nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2016:

- in caso di contratti collettivi aziendali stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, per tutta la durata stabilita negli accordi;

- negli altri casi, fino al 31 dicembre 2016.

Il comma 165-bis dispone che il rispetto del requisito dell’anzianità lavorativa effettiva di almeno 90 giorni (richiesto per la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale) è escluso per eventi oggettivamente non evitabili in tutti i settori e non più solo nel settore industriale come attualmente previsto dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs. 148/2015.

Il comma 165-ter precisa l’ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina in materia di trattamenti di integrazione salariale, come delineata dal D.lgs. 148/2015, evidenziando che rimangono escluse dall’applicazione di tale normativa determinate imprese elencate dall’articolo 3 del D.lgs. C.P.S. 869/1947, che torna dunque in vigore (le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell’armamento, le imprese  ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonché le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea; le imprese di spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; le imprese  artigiane  ritenute  tali  agli  effetti  degli  assegni  familiari;  le  cooperative,  i  gruppi,  le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili; le imprese industriali degli enti   pubblici,   anche   se   municipalizzate,   e   dello   Stato,   che   però,   Su   richiesta   delle Amministrazioni  interessate  possono  essere  assoggettate  all'applicazione  delle  norme  sulla integrazione dei guadagni).

Il comma  165-quater proroga  l’istituto  dell’indennità  di  disoccupazione  per  i  titolari  di contratto  di collaborazione  coordinata  e continuativa (DIS-COLL), riconoscendolo anche  agli eventi  di  disoccupazione  che  si  verifichino  dal  1°  gennaio  2016  al  31  dicembre  2016,  nel limite  di  54  milioni  di  euro  per  il  2016  e  24  milioni  di  euro  per  il  2017  (importi  che  possono essere  incrementati  in  misura  pari  alle  risorse  residue  destinate  al  finanziamento  della  DIS-COLL nel 2016). Conseguentemente, vengono rideterminate le risorse stanziate per il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale dal comma 211, eliminando l’annualità 2016 e riducendo a 30 milioni il finanziamento per il 2017 (mentre rimane invariato l’importo, pari a 54 milioni di euro annui, a decorrere dal 2018).

La Commissione Bilancio aggiunge il comma 165 -bis, che esclude la condizione dei 90 giorni di anzianità di effettivo lavoro per le domande per i trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO e CIGS) per eventi oggettivamente non evitabili (eliminandone la limitazione al settore industriale). A tal fine si modifica l’articolo 1, comma 2, secondo periodo del D.lgs. 148/2015.

Il comma 166 –bis invece fa salvo l’articolo 3 del D.lgs.  869/1947, il quale esclude alcune imprese dall’applicazione delle norme sulla integrazione salariale.  Si tratta    in    particolare    delle imprese    dei    settori trasportistici,    dalla    navigazione, all’armamento,  al  settore  ferroviario,  tramviario  e  della  navigazione  interna,  nonché  le imprese   esercenti   autoservizi   pubblici   di   linea   che   comunque   iscrivono   il   personale dipendente  al  Fondo  di  previdenza  del  personale addetto  ai  pubblici  servizi  di  trasporto; imprese di spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; le imprese artigiane,  le cooperative,  i  gruppi,  le  compagnie  e  carovane  dei  facchini  e  le imprese  industriali  degli  enti  pubblici,  anche  se  municipalizzate,  e  dello  Stato.  A tal fine modifica l’articolo 46, comma 1, lettera b) del D.lgs. 148/2015 che dispone l’abrogazione del D.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869.

Gli emendamenti aggiungono anche i commi da 236-bis a 236-quater. In particolare, il comma   236-bis–modificando l’articolo 9 della legge n. 212/2000 (rimessione in termini nel caso di obblighi tributari impediti da cause di forza maggiore) -prevede che la ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti nei casi di eventi eccezionali e imprevedibili avviene senza l’applicazione delle sanzioni, anche con rateizzazione (fino ad un massimo di 18 rate mensili) dal mese successivo alla scadenza della sospensione.  Per i tributi non sospesi né differiti, è prevista, per i contribuenti residenti nei territori colpiti da eventi calamitosi, la sola rateizzazione dei tributi scadenti nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, su apposita istanza.

Il comma 236-quater invece interviene sull’art. 12, comma 1, del D.lgs. n. 159/2015, in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, precisando che i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo (in luogo di 30 giorni) dal termine del periodo di sospensione.