Gli atti di accertamento sono validi anche se non riportano il logo INL
A cura della redazione
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con lettera circolare n. 2 del 22 febbraio 2017, ha fornito indicazioni operative ai propri ispettori in merito alle modalità di svolgimento dell’attività di vigilanza, integrando le informazioni di cui alla precedente circolare n. 2/2017, inerente i profili logistici, di coordinamento e di programmazione dell’attività medesima.
Si precisa, innanzitutto, che la notificazione degli atti relativi ad accertamenti di carattere previdenziale e assicurativo è valida anche in assenza del logo INL sulle buste.
È previsto anche un aggiornamento della modulistica (verbale unico di accertamento, verbale di sospensione dell’attività imprenditoriale, verbale di acquisizione di dichiarazioni, ecc.), volto a garantire l’efficacia degli accertamenti di carattere previdenziale e assicurativo sotto il profilo dell’interruzione della prescrizione dei crediti. In particolare, sui verbali è apposta la seguente dicitura: “Il presente verbale – in forza di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2015, che assegna all’INL le prerogative già esercitate dagli Istituti previdenziali – interrompe la prescrizione dei crediti contributivi e dei premi assicurativi accertati”. Nella sottoscrizione, il funzionario può indicare la propria appartenenza al personale ispettivo INPS/INAIL. Non essendo cambiato nulla in merito al contenzioso amministrativo relativo agli accertamenti di carattere previdenziale e assicurativo, nei verbali devono essere riportate le consuete avvertenze.
Per quanto riguarda il personale di vigilanza situato nella regione Sicilia e province autonome di Trento e Bolzano, l’attività è limitata alla vigilanza di carattere previdenziale e assicurativo. Nei confronti di tale personale non si applica la circ. n. 2/2017 e, quindi, lo stesso continua a svolgere la consueta attività, pur essendo tenuto ad utilizzare la modulistica aggiornata.
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