Gli approfondimenti di LF: Licenziamento inefficace o nullo, sono dovute le sanzioni per il mancato versamento contributivo
A cura della redazione
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto un contrasto giurisprudenziale affermando che, solo in caso di reintegra a seguito di dichiarazione di nullità o inefficacia del licenziamento, il datore di lavoro deve versare oltre ai contributi previdenziali anche le sanzioni civili ex art. 166 della L. n. 388/2000, secondo il regime dell’omissione.