In tema di risarcimento danni o indennizzi percepiti da un soggetto, laddove l'indennizzo vada a compensare in via integrativa o sostitutiva la mancata percezione di redditi di lavoro, ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte, in quanto sostitutive del reddito, vanno assoggettate a tassazione e ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente.