La CNCE, con una nota del 21/07/2021, ha richiamato la pronuncia della Corte d’Appello dell’Aquila (sentenza R.G. n.585/2020), secondo cui l’obbligo di accantonare la percentuale per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, non può essere sostituito da un pagamento effettuato a mani dei lavoratori dipendenti, avendo detto accantonamento una specifica finalità previdenziale che sarebbe frustrata se non esclusa da un’anticipata e diretta dazione ai prestatori di lavoro.

Nel caso di specie un’azienda aveva proposto ricorso contro un’ordinanza ingiunzione per aver omesso il versamento degli accantonamenti alla Cassa edile relativi ad alcuni dipendenti.

Sia in primo che in secondo grado di giudizio l’azienda si è vista respingere il ricorso.

In particolare, la Corte d’Appello ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui gli accantonamenti per le prestazioni della Cassa edile (ferie, gratifica natalizia, riposi annui e festività infrasettimanali) non possono non essere versati alla Cassa stessa, dal momento che questa è l’unica creditrici dei suddetti importi nei confronti dell’impresa e non i lavoratori.

Inoltre, dato che gli accantonamenti hanno natura previdenziale, né il datore di lavoro né i lavoratori possono disporre.