Il Tribunale di Padova, con la Sentenza n. 324 del 17 febbraio 2011, ha stabilito che l'effettuazione di prestazioni riservate agli esercenti iscritti negli albi professionali da parte di un operatore non iscritto ad alcun albo, comporta la nullità assoluta del rapporto contrattuale intercorso tra professionista e cliente, con conseguente venir meno del diritto del professionista allo retribuzione ed il sorgere del diritto del cliente a ripetere quanto già corrisposto.

Sulla base delle risultanze del caso di specie, deve in primo luogo ritenersi che tra gli attori e il convenuto intercorse un contratto di prestazione d’opera professionale, palesemente affetto da nullità.
Dai documenti prodotti da risulta che il convenuto non è mai stato iscritto né all'Albo dei medici Chirurghi nè all’Albo degli Odontoiatri.
D'altro canto, la circostanza in questione non è mai stata neppure contestata.
Il convenuto ha articolato le proprie difese negando di avere effettuato sulle persone degli attori le cure odontoiatriche in precedenza indicate.
Ora, è pacifica che l’effettuazione di prestazioni riservate agli esercenti la professione sanitaria iscritti negli albi professionali dei medici chirurghi e odontoiatri, da parte di odontotecnico non iscritto ad alcuno di questi albi, comporta la nullità assoluta dei rapporto contrattuale intercorso tra professionista e cliente, con conseguente venir meno del diritto del professionista allo retribuzione ed il sorgere del diritto del cliente a ripetere quanto già corrisposto.
Ne deriva che il convenuto va condannato alla restituzione in favore degli attori degli importi maggiorati degli interessi legali.
In ordine alla decorrenza degli interessi, va osservato che, in ipotesi di nullità di un contratto, la disciplina degli eventuali obblighi restitutori è mutuata da quella dell’indebito oggettivo, con la conseguenza che qualora l’accipiens sia in mala fede nel momento in cui percepisce la somma da restituire è tenuto al pagamento degli interessi dal giorno in cui l’ha ricevuta.