Giusta retribuzione: il Giudice può sostituirsi alla contrattazione collettiva
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28320 del 10 ottobre 2023, ha stabilito che, se il lavoro straordinario ha carattere strutturale, lo stesso non può essere escluso dalle voci della retribuzione durante il periodo feriale, in quanto si porrebbe in contrasto con i parametri fissati dall’art. 36 della Costituzione.
Una clausola del contratto collettivo che preveda una nozione restrittiva di "retribuzione" utile ai fini delle ferie, con esclusione di determinate voci legate al lavoro notturno o straordinario, è legittima - sul piano della garanzia offerta al singolo dipendente dall'art. 36 Cost. – a condizione che il lavoro notturno o quello straordinario rappresentino mere modalità di esecuzione della prestazione, che potrebbero, cioè, venire meno in qualunque momento.
Nella pronuncia, inoltre, si ribadisce un orientamento giurisprudenziale, ormai in via di consolidamento, secondo cui il principio della retribuzione proporzionata e sufficiente è previsto dall'art. 36 Cost. con forza imperativa, tale da determinare la nullità della clausola contrattuale, del contratto di lavoro individuale o collettivo, che preveda una retribuzione inferiore a questa soglia minima (Cass. n. 2245/2006; Cass. n. 546/2021). Da tale principio deriva che “il fatto che la retribuzione sia prevista da un CCNL (nella fattispecie: Vigilanza sezione servizi fiduciari) proveniente da associazioni pacificamente rappresentative, non è sufficiente a far ritenere di per sé legittimo il trattamento retributivo, ben potendo il Giudice dichiararne la nullità laddove, all'esito di uno scrutinio improntato a prudenza, risulti che tale retribuzione non sia sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa”.
Riproduzione riservata ©