Giovani lavoratori: l'incentivo spetta se non sono ancora stati compiuti i 30 anni
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 17/09/2013 n.131, ha fornito le istruzioni operative e alcuni chiarimenti in merito all’incentivo economico, pari a un terzo della retribuzione, entro un massimo di 30 euro al mese, per le assunzioni a tempo indeterminato (anche part time) di giovani dai 18 ai 29 anni di età, come previsto dall’art. 1 DL 76/201 (L. 99/213), precisando che il beneficio spetta anche per l’assunzione degli apprendisti dato che il DLgs 167/2013 definisce tale contratto come rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Rimangono invece esclusi i lavoratori domestici, i rapporti di lavoro intermittente ed i contratti di lavoro ripartito.
L’incentivo viene riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine, in caso di trasformazione di un rapporto di lavoro instaurato con un lavoratore privo di impiego regolamento retribuito da almeno 6 mesi e per le trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia essa a tempo indeterminato che a termine.
In quest’ultimo caso l’incentivo non spetta durante i periodi in cui il lavoratore non è somministrato a nessun utilizzatore, né è commisurabile all’indennità di disponibilità. Tali periodi infatti non determinano uno slittamento della scadenza del beneficio.
Come già anticipato dal Ministero del lavoro, con il comunicato 1/09/2013, l’incentivo spetta per le assunzioni o le trasformazioni avvenute dal 7 agosto 2013 al 30 giugno 2015. In ogni caso sul sito internet dell’INPS sarà possibile conoscere l’esaurimento delle risorse stanziate per ogni regione e provincia autonoma.
Tra le condizioni richieste per fruire dell’incentivo vi è anche la realizzazione e il mantenimento dell’incremento netto dell’occupazione rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione ovvero la trasformazione. Sul punto l’Istituto previdenziale ha precisato che il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento. Quindi l’eventuale successivo ripristino dell’incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza. Non influiscono dell’incremento occupazionale eventi come: le dimissioni volontarie del lavoratore diversa dalla giusta causa, invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro e licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Ai fini della valutazione dell’incremento occupazionale devono essere considerati anche i lavoratori che sono stati utilizzati mediante somministrazione nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l’agenzia.
In caso di assunzione a tempo indeterminato l’incremento netto dell’occupazione deve essere mantenuto per 18 mesi e verificato confrontando due valori medi convenzionali. Il primo termine di confronto è sempre costituito dalla forza media occupata nei 12 mesi precedenti l’assunzione. Il secondo termine di confronto è costituito, per i primi dodici mesi di vigenza del rapporto agevolato, dalla forza media relativa al primo anno successivo all’assunzione; per il terzo semestre di vigenza del rapporto agevolato, il secondo termine di confronto è invece costituito dalla forza media occupata nel secondo anno successivo all’assunzione.
Il datore di lavoro inoltra all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando: il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine; la regione di esecuzione della prestazione lavorativa. La domanda deve essere inoltrata esclusivamente avvalendosi del modulo di istanza on-line “76-2013”, che verrà messo a breve a disposizione all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it.
L’INPS sottolinea che i termini previsti per la stipulazione del contratto e per la presentazione dell’istanza definitiva di conferma della prenotazione, con contestuale domanda di ammissione all’incentivo, sono perentori; la loro inosservanza determina l’inefficacia della precedente prenotazione di somme.
Infine si ricorda che i datori di lavoro autorizzati, per esporre nel flusso Uniemens le quote mensili dell’incentivo da porre a conguaglio, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “DL76” avente il significato di “incentivo sperimentale per assunzione di under30, ai sensi dell’art. 1 dl 76/2013”;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito sempre il valore “H00” (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi; tale elemento potrà essere valorizzato solo per mensilità anteriori all’autorizzazione del beneficio.
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