L’INPS, con il messaggio 03/05/2011 n.9970, ha precisato che la giornata del 25 aprile (che quest’anno coincideva con l’anniversario della liberazione e con il Lunedì dell’Angelo dopo Pasqua) viene indennizzata a condizione che il datore di lavoro non sia tenuto contrattualmente a corrispondere in favore del lavoratore la retribuzione aggiuntiva.
Viceversa, ossia se il lavoratore ha diritto a percepire il predetto trattamento retributivo a carico del datore di lavoro, l’indennità non verrà corrisposta.
La precisazione dell’istituto previdenziale si è resa necessaria soprattutto per gli addetti al commercio con qualifica di impiegati, i quali hanno diritto alle indennità di malattia e di maternità per tutte le giornate comprese nel periodo di malattia (o di maternità) ad esclusione delle festività nazionali infrasettimanali cadenti di domenica.
L’esclusione deriva dal fatto che, qualora la festività infrasettimanale coincida con la domenica, al lavoratore è comunque garantita per tale giornata una retribuzione aggiuntiva di importo pari o superiore all’importo dell’indennità a carico del datore di lavoro.
Poiché nell’anno in corso la giornata del 25 aprile coincideva casualmente con due festività (anniversario della liberazione e Lunedì dell’Angelo dopo Pasqua) era sorto il dubbio se l’INPS fosse tenuto o meno ad erogare l’indennità di malattia e di maternità in coincidenza con tale giornata.
Nessun dubbio invece per la domenica di Pasqua. Questa viene considerata alla stregua delle altre domeniche, con la conseguenza che spetta all’INPS erogare l’indennità.